Ripartizione spese ascensore: guida definitiva

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ripartizione spese ascensore

Nei condomini in cui sono presenti parti comuni, eventuali spese sono a carico dei proprietari degli appartamenti o degli inquilini a seconda del tipo di intervento. Tuttavia, non sempre l’uso di tali parti è uguale per tutti i condomini.

L’ascensore, ad esempio, viene chiaramente utilizzato maggiormente da quanti vivono ai piani alti e non da chi abita al piano terra o al primo piano. Come ci si regola allora quando sono previste delle spese per l’ascensore? Come vengono suddivisi i costi tra i diversi inquilini? Di seguito si riporteranno tutte le informazioni relative alla suddivisione delle spese dell’ascensore e alle modalità di calcolo delle stesse a seconda delle diverse situazioni.

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Ripartizione spese condominiali ascensore: quali sono le differenza tra spese ordinarie e straordinarie?

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spese condominiali ascensore

Per gli ascensori condominiali, la normativa prevede che tutti i condomini partecipino ai costi relativi all’ascensore, siano esse di regolare manutenzione o di utilizzo, ma in quote differenti. Nello specifico, una parte dei costi ascensore grava su tutti i condomini a seconda del valore dell’appartamento e un’altra parte invece, a seconda dell’altezza, ossia del piano, al quale l’appartamento si trova. Il costo maggiore, pertanto, sarà dovuto all’inquilino dell’ultimo piano.

Le spese relative agli ascensori nei condomini, infatti, sono regolate dall’articolo 1124 del codice civile che sancisce che “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo“. Pertanto, la metà della somma totale che dipende dal piano in cui si vive viene calcolata in modo tale che il condominio del primo piano pagherà un costo pari alla metà di quella del piano successivo, pari a un terzo del condominio del terzo piano e così via a seconda del numero dei piani.

Naturalmente, non si può definire una spesa fissa per l’ascensore visto che essa varia a seconda del tipo di ascensore stesso, dalle dimensioni e altezza del condominio e naturalmente dai tipi d’intervento che si effettuano regolarmente, ossia della manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria.

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Va sottolineato che la ripartizione spese straordinarie ascensore non è ben definita dal codice civile. Per abitudine, ossia in seguito alle diverse interpretazioni che sono state date all’argomento nel corso degli anni, vengono considerate spese ordinarie tutte quelle che interessano interventi regolari, ossia che vengono ripetute in maniera costante nel tempo. Pertanto, rientrano tra le voci di costi ordinari quelli relativi alla pulizia della cabina, al cambio delle lampadine sulla pulsantiera o all’interno dell’ascensore, oppure i regolari contratti di manutenzione ascensori a cadenza annuale.

Sono invece le spese straordinarie quelle che non sono previste con regolarità e sono causate da problematiche improvvise: ad esempio, nel caso di blocco dell’ascensore per un guasto al motore, l’intervento per la riparazione del motore stesso rientra nei casi di spesa straordinaria.

Ripartizione spese ascensore: qualche esempio per comprendere meglio

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divisioni spese condominiali

In un condominio la ripartizione spese ascensore viene effettuata, come già accennato, tenendo conto di due fattori, ossia delle dimensioni dell’appartamento e del piano al quale esso si trova. Prima di riportare un esempio che permetta di comprendere al meglio come vengono suddivise le quote dei costi condominiali in caso di presenza di ascensore, bisogna ricordare il significato delle tabelle millesimali, fondamentale per comprendere i contributi che ciascun condomino deve apportare alla spesa comune.

Le tabelle millesimali per l’ascensore o per qualsiasi altro tipo di intervento previsto dal condominio sono definite dalla legge italiana. Esprimono le quote di proprietà all’interno del condominio in forma di rapporto, ossia come rapporto tra il valore di ciascuna unità immobiliare e il valore dell’edificio. Quest’ultimo viene rapportato a mille e per questo il valore che viene calcolato è denominato millesimale. Il valore di ciascun appartamento, espresso tramite la tabella millesimale ascensori, permette di calcolare il contributo delle spese per l’ascensore a inquilino, ossia per ogni appartamento. Inoltre, come anticipato, alla quota da versare al condominio contribuisce l’altezza, cioè il piano al quale si trova l’appartamento.

Calcolo millesimi ascensore

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calcolo millesimi ascensore

Per il calcolo dei costi, secondo quanto riportato dal codice civile, bisogna prevedere che la metà della spesa venga calcolata secondo le tabelle millesimali e l’altra metà secondo il piano dell’appartamento. Pertanto, prendendo in considerazione un costo di 2000 euro per una classica manutenzione annuale, si può facilmente comprendere quale sia la quota per ogni condomino effettuando semplici calcoli matematici. La somma di 2000 euro va per prima cosa divisa in due per il calcolo della parte che andrà valutata tramite millesimali e quella che verrà invece influenzata dal piano di residenza.

Se si hanno tre appartamenti all’interno del condominio, si dovrà per prima cosa valutare il loro valore in millesimi e successivamente calcolare l’altezza del piano. Questa si esprime come altezza dal suolo diviso la somma di tutte le altezza degli appartamenti. Pertanto, ipotizzando che i tre appartamenti abbiano valori in millesimi pari a 400, 300 e 200 euro e altezze dal suolo pari a 2.80, 5.60 e 8.40 metri, il calcolo da effettuare per ogni piano sarà il seguente:

2000:2 x (400:1000 + 2,80:16.80) = 566 euro per l’appartamento del primo piano

2000:2 x (300:1000 + 5.60:16.80) = 634 euro per l’appartamento del secondo piano

2000:2 x (200:1000 + 8.40:16.80) = 700 euro per l’appartamento del terzo piano

Scarica tabella

Naturalmente, quando su uno stesso piano vi siano più appartamenti, la somma andrebbe poi divisa per ognuno degli appartamenti. Tutte le tabelle sono sempre a disposizione dei condomini e sono parte integrante della documentazione del condominio. Va inoltre sottolineato che oggi il calcolo della tabella millesimale ascensore viene effettuato quasi sempre con software specifici, ossia con programmi per computer che permettono in poco tempo di valutare le singole spese ogni volta che sia necessario effettuare lavori di manutenzione agli ascensori condominiali.

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Spesa ascensore piano terra: ecco come calcolarla

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spese ascensore piano terra

La tabella per il calcolo dei costi per l’ascensore è applicabile anche quando l’inquilino o gli inquilini vivono al piano terra. Questo caso può verificarsi quando, ad esempio, siano presenti dei negozi fronte strada o quando il condominio è strutturato in modo da avere anche appartamenti a livello zero. Applicando la stessa formula che si è utilizzata precedentemente, si dovrà tuttavia inserire il valore zero all’elemento della formula che prende in considerazione il piano dell’abitazione. Utilizzando quindi gli stessi valori del primo caso, ossia di un appartamento del valore in millesimi di 400 euro, si avrà:

2000:2 x (400:1000 + 0:16.80) = 400 euro

Questo significa che il contributo alle spese per l’uso dell’ascensore condominiale sarà dato solo dal valore dell’appartamento.

Ascensore e articolo 1124 del codice civile

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art 1124 cc

Come già esposto, l’articolo 1124 del codice civile, definisce quale sia la corretta ripartizione delle spese relative all’ascensore (e alle scale). Si tratta di un articolo relativamente nuovo, il cui testo è stato introdotto con la riforma del 2012.

L’importanza dell’articolo 1124 codice civile è di evidenziare, senza ombra di dubbio, le modalità di ripartizione dei costi nelle diverse situazioni. Come già evidenziato precedentemente, infatti, questi vanno suddivisi in due metà tali che una sia proporzionale alle tabelle millesimali, ossia alle dimensioni dell’appartamento, e l’altra all’altezza dell’appartamento, ossia al piano al quale si trova. Va sottolineato che in questa ripartizione delle spese non viene presa in considerazione la destinazione data agli appartamenti, ossia per uso domestico o per ufficio, né vengono evidenziate possibilità di effettivo uso da parte dei condomini.

Se ad esempio, al primo piano vive una persona anziana o con disabilità motorie che faccia uso quotidiano dell’ascensore, mentre all’ultimo piano un atleta che preferisce prendere le scale piuttosto che salire e scendere in ascensore, questi specifici contesti non saranno presi in considerazione. Questo significa che chi vive all’ultimo piano, indipendentemente da quanto fa uso dell’ascensore, dovrà pagare una quota maggiore rispetto a quanti vivono ai piani bassi. Questo perché la legge si basa sull’uso potenziale, ossia sul caso generale e non sull’uso effettivo, che rientrerebbe in casi specifici troppo complessi da legiferare.

Regolamento condominiale e uso ascensore

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ascensori condominiali normativa

Oltre alla regolamentazione legislativa, l’ascensore è anche soggetto a un regolamento condominiale. Questo, infatti, oltre ad essere di proprietà comune, rappresenta un elemento fondamentale e strumentale per l’accesso e l’uso di tutte le parti del condominio. Pertanto è obbligo dei condomini garantirne un corretto funzionamento, ossia non svolgere azioni che possano danneggiare o rendere inutilizzabile l’ascensore stesso. Nello specifico, il regolamento di condominio può definire gli usi specifici degli ascensori, ossia vietare che essi vengano utilizzati come montacarichi nonché precluderne l’accesso a bambini piccoli non accompagnati. Nel primo caso il divieto di utilizzo dell’ascensore come montacarichi (tale impedimento nasce dalla necessità di evitare danni alla cabina), mentre nel secondo caso si tratterebbe invece di una questione di sicurezza.

Va specificato che quando l’ascensore viene installato in un momento successivo alla costruzione del condominio, si potrebbe verificare il caso in cui non tutti i condomini partecipino al costo per l’installazione dell’ascensore: in tal caso, esso non sarebbe più di proprietà comune ma apparterrebbe solo a quanti hanno provveduto all’esborso delle somme necessarie per la sua installazione. In tal caso, l’utilizzo ad altre persone non partecipanti alla spesa deve essere dichiarato in assemblea condominiale e messo agli atti il diritto degli altri di fare uso dell’ascensore. In caso opposto, si può optare per un ascensore con chiave, in modo che solo i condomini autorizzati possano farne uso.

Contratto manutenzione ascensore: sai come funziona?

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manutenzione ascensori condominiali

Per poter utilizzare con serenità l’ascensore è necessario che esso sia sicuro, ossia soggetto a una regolare e periodica manutenzione. Per quanto riguarda la manutenzione degli ascensori la normativa parla chiaro: il DPR 162/1999 all’articolo 15 definisce che il proprietario dell’ascensore è obbligato a stipulare un contratto di manutenzione per l’ascensore esclusivamente con una ditta abilitata e in grado di rilasciare tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, le nuove norme entrate in vigore nel 2012, prevedono che gli impianti possono essere definiti a norma esclusivamente se rispettano le norme UNI EN 81-1&2 e l’emendamento A3, ossia se sono dotati di dispositivi di controllo dei movimenti quando la porta ai piani o della cabina non sia chiusa.

La manutenzione ordinaria dell’ascensore rappresenta quindi una delle spese del condominio che permette di avere la massima sicurezza. Inoltre, tutti i tipi di lavori che vengono effettuati devono essere trascritti e certificati sul libretto dell’impianto, per una precisa conservazione della storia dell’ascensore e degli interventi apportati.

Quando si stipula un contratto di manutenzione ordinaria per gli ascensori, la ditta incaricata può effettuare due tipi di interventi, ossia delle visite preventive, per controllare il normale funzionamento della cabina e dell’impianto, oppure visite specifiche per il controllo di un particolare elemento che ha dato dubbi sul suo corretto funzionamento. Naturalmente, il costo di manutenzione dell’ascensore dipende molto dal tipo di contratto e di ditta con la quale si collabora e anche dal tipo di ascensore, ossia del modello e dell’età dell’impianto. Ascensori vecchi, infatti, possono richiedere interventi di manutenzione più frequenti per garantire il giusto funzionamento e la massima sicurezza a quanti ne fanno uso.

Ma chi sceglie la ditta alla quale rivolgersi per la manutenzione dell’ascensore del condominio? A questo proposito la legge non è chiara. La scelta può essere fatta dall’amministratore o dall’assemblea di condominio. Poiché la ditta di manutenzione deve essere legata al condominio da un regolare contratto, la scelta dovrebbe essere effettuata dall’assemblea di condominio anche se molto dipende dall’amministratore stesso, ossia dai poteri che gli vengono assegnati dall’assemblea stessa.

Naturalmente in entrambi i casi diventa fondamentale valutare con attenzione le diverse possibilità puntando sempre e solo su aziende autorizzate e abilitate, per garantire la massima sicurezza a tutti i condomini.

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Spese ascensore per gli inquilini

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spese ascensore inquilino

Fino ad ora si è visto soprattutto come effettuare il calcolo dei costi nel caso in cui sia presente l’ascensore in condominio. Tuttavia, una domanda che sorge spontanea è quella relativa a chi paga le spese quando l’appartamento è dato in affitto. Come vengono quindi suddivise le somme tra conduttore e locatore? Per legge, tutte le spese condominiali standard sono a carico dell’inquilino. Pertanto, la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni verranno pagate dall’inquilino. Allo stesso modo, l’inquilino si farà carico dei costi per il consumo dell’energia elettrica derivanti dall’utilizzo dell’ascensore e dell’illuminazione della stessa.

Toccherà invece al proprietario pagare la manutenzione straordinaria dell’ascensore. In caso di nuova installazione di ascensore nel condominio o di lavori per adeguamenti a nuove normative, i costi saranno ancora a carico del proprietario, così come in caso di ispezioni e collaudi.

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Ripartizione spese ascensore: guida definitiva ultima modifica: 2018-03-01T22:11:08+01:00 da Team di Ascensoristi.com

208 commenti su “Ripartizione spese ascensore: guida definitiva”

  1. Buongiorno, grazie mille per le esaurienti spigazioni. E ora arriva il mio dubbio, per 10 anni in condominio abbiamo diviso la manutenzione ordinaria e straordinari dell’ascensore in millesimi. Mai considerato il piano (io vivo al primo su sei piani) . Purtoppo, per mia ignoranza, me ne sono reso conto solo ora. È possibile recuperare le spese degli anni precedenti? l’amministratrice mi dice di no perché ormai i bilanci alle assemblee sono stati approvati e mai impugnati.

  2. Buonasera, ho appena partecipato all’assemblea condominiale e si vorrebbe sostituirlo con uno NUOVO Grazie con costi stratosferici, certo anche io voglio partecipare ma,è giusto che io paghi la quota uguale a quelli dell’ultimo pino visto che io sono al PRIMO piano?Grazie.

  3. Salve tempo fa un inquilino ha fatto cadere le chiavi nel vano ascensore ed ha chiamato la ditta di manutenzione per farsele recuperare, la ditta ha poi fatto la fattura al condominio, cosa che ritengo corretta ma l’amministratore ha diviso le spese per questo intervento straordinario tra tutti i condomini….a mio avviso avrebbe dovuto farle pagare al chiamante rendicontandole come spese personali….chi ha ragione?

    1. Salve Valentino,
      Trattandosi di un intervento straordinario all’ascensore è corretto che le spesa sia divisa tra tutti nonostante la responsabilità della chiamata sia di un solo condomino.

      Cordiali Saluti

      1. Felicita fioravanty

        La spesa per la messa a norma dell’ ascensore è da considerarsi spesa strutturale e va divisa tra i condomini secondo i millesimi senza tenere conto del piano ?

  4. Vincenzo Macrì

    Buongiorno, l’amministratore nel riparto finale annuale ha inserito la normale manutenzione ascensore nella tabella apposita, ma la sostituzione delle funi e riparazione motore nella tabella A, di proprietà generale, e normale tutto ciò?
    Grazie
    Enzo

  5. Buon pomeriggio, innanzitutto complimenti per la pagina, davvero ben fatta. Avrei un quesito, nel mio mini condominio, composto da due unità familiari stiamo valutando l’installazione di un ascensore che possa servire primo e secondo piano, non abbiamo costituito un condominio ne abbiamo le tabelle millesimali, mi chiedevo come andrebbe ripartita la spesa sia per l’acquisto che per la manutenzione dell’ascensore tra il primo ed il secondo piano. grazie mille

  6. Buonasera,
    in un condominio di 8 piani è stato autorizzato il prolungamento dell’ascensore per servire il garage.
    Nel garage sono presenti posti auto solo di una parte dei condomini.
    I costi di manutenzione ed i consumi dell’ascensore dovranno essere ripartiti su una tabella millesimale aggiornata? Se si, con quale criterio?
    Grazie anticipatamente

    1. Buonasera Alessio,
      Se i garage sono raggiungibili dall’interno del condominio (e quindi non hanno un accesso indipendente) tutti condomini partecipano alle spese.
      La tabella va modificata aggiungendo il piano dei garage da dividere tra tutti, mentre i millesimi di proprietà saranno aggiunti solamente a quei condomini che possiedono un box auto.
      Cordiali Saluti

      1. Se il proprietario dell’ascensore e dello stabile è unico, puo scegliere da solo la ditta oer la manutenzione?

  7. Salve, questa pagina è molto esaustiva, complimenti!
    Espongo il mio caso, forse raro. Abitiamo in un condominio di quattro piani. Al primo, secondo e terzo, ci sono 4 appartamenti per piano. Al quarto piano invece (piano attico per intenderci) abbiamo due unità immobiliari che insieme occupano solo la metà dello stabile, mentre l’altra metà dell’attico è un’area scoperta quindi definita come LASTRICO SOLARE CONDOMINIALE.
    Nella creazione delle tabelle millesimali il Tecnico ha ritenuto opportuno assoggettare la spesa dell’ascensore solo alle due unità abitative poste al quarto piano non considerando di fatto, che l’utilizzo dello stesso piano può essere fatto da tutti i condomini poichè vi è anche la porzione del lastrico solare condominiale.
    Mi chiedo se la tabella possa essere rivista, considerando il fatto che l’ascensore (come le scale) possano essere utilizzati da tutti i condomini sino al quarto piano (oltre che dai proprietari delle due unità abitative site a quel piano), ripartendo così equamente i millesimi di questo piano tra le due unità abitative e il lastrico solare condominiale.
    Non ho trovato nulla che esplicita un caso del genere, mi sapreste consigliare?
    Resto In attesa di Vostre, Saluti

    1. Buonasera Michele,
      Il lastrico solare, essendo una parte comune del condominio, deve essere inclusa nel calcolo delle spese ascensore e divisa tra tutti i condomini.
      Pertanto, non è corretto addebitare tutte le spese riferenti al quarto piano solamente alle unità abitate.

      Cordiali Saluti

      1. Poggio enrica

        Buongiorno
        Abito al 3 piano di una piccola palazzina d’epoca. L’ascensore, installato in questi ultimi anni, arriva fra il 2° e 3° piano, perciò devo fare una rampa di scale per raggiungere il mio pianerottolo. Bisogna considerare che sia io che il proprietario del 2° piano ci fermiamo allo stesso livello.
        Dobbiamo pagare allo stesso modo o io devo comunque pagare una quota superiore?
        Grazie

  8. Marialuisa Parazzini

    Ho trovato molto chiara la vostra tabella esplicativa dell’art. 1124 per quanto riguarda il calcolo dei mm ascensore di un condominio, in particolare per la parte del 50% in funzione del piano (“esclusivamente” come da art. 1124), attribuendo a ciascuna unità immobiliare di uno stesso piano gli stessi mm indipendentemente dai mm di proprietà dell’unità immobiliare (dai quali dipende la rimanente parte 50%).
    Poiché in rete si trovano ancora siti che sostengono il calcolo della parte del 50% in funzione del piano come risultato della quota per piano ripartita fra le unità immobiliari del piano in funzione dei mm di proprietà, interpretazione che ritengo non il linea con l’art. 1124 attuale e non giustificata essendo i mm di proprietà computati in entrambe le parti 50% (e che guarda caso è alla base anche della tabella ascensore del condominio dove risiedo), potete dirmi se esiste una fonte ufficiale (tecnica / amministrativa / legale) che formalizzi il calcolo come da voi riportato ? o viceversa che formalizzi il calcolo alternativo?
    Cordiali saluti

    1. Buonasera Marialuisa,
      La fonte ufficiale è l’articolo 1124 del c.c. come da lei riportato, ed enuncia che:

        I proprietari delle unità immobiliari servite da scale e ascensori sono responsabili della manutenzione e della sostituzione di questi impianti. I costi relativi devono essere ripartiti tra loro, per metà in base al valore delle singole proprietà e per l’altra metà in base all’altezza di ciascun piano dal suolo.

      Chi sostiene che il calcolo deve essere ripartito in modo differente non dice il vero e va contro le normative di legge.
      Cordiali Saluti

      1. Buongiorno volevo sottoporre un quesito abito in una palazzina di sette piani dove dal piano uno al piano sei ci sono due appartamenti per piano mentre al settimo piano c’è solo un appartamento chiedevo la quota Del 50% millesimi ascensore dal primo al sesto piano va divisa in due e quello del settimo deve essere attribuita interamente a lui?
        Ad esempio chi usa ascensore per salire o scendere lo usa da solo e non aspetta il vicino x fare il percorso assieme quindi uso e consumo è individuale per cui non mi è chiaro perché dividere la spesa.
        Grazie

        1. MAURO L'ERARIO

          Per maggiori chiarimenti intendo la quota per millesimi di altezza va attribuita al piano e poi suddivisa oppure va calcolata esclusivamente per inquilino in base all’altezza?

  9. Buongiorno,
    complimenti per il sito e ringrazio per le risposte.

    Il condominio dove vivo è composto da 10 unità immobiliari. È costituito da una parte che si sviluppa in una corte e una parte a palazzina che si innalza per 2 piani: 4 appartamenti al primo piano, 2 appartamenti per il secondo piano.

    L’ascensore è raggiungibile facendo alcuni gradini dall’autorimessa interrata verso la scala comune e permette di raggiungere il piano di tutte e 6 le unità che comprendono la palazzina mentre consente a 2 delle 4 unità della corte di raggiungere l’ingresso “secondario” passando per il giardino con un percorso molto lungo e che comprende anche gradini.

    La mia casa fa parte di una delle 2 unità con giardino che sta allo stesso piano dell’ascensore (ad essere precisi ci sono 5 gradini di differenza rispetto il piano dell’ascensore). Per rendere l’idea se io dovessi raggiungere l’ascensore farei un percorso lungo il doppio rispetto che raggiungerlo passando per il corsello che mi porta in autorimessa.

    La mia domanda è se è corretto che io paghi le spese condominiali come se la mia unità abitativa fosse un primo piano della palazzina servita dall’ascensore al pianerottolo, quando in realtà si trova nella corte adiacente e con accesso all’ascensore uscendo dal giardino e percorrendo un percorso lungo e illogico (in 5 anni mai utilizzato) oltre che i millesimi.

    Saluti

    1. Buongiorno Andrea,
      Grazie per le belle parole.
      Ci dispiace ma non abbiamo buone notizie.
      Facendo parte del condominio, avendo un ingresso secondario a cui accedere all’ascensore (seppur scomodo) e immaginiamo anche possedere la chiave per entrare dal portone principale, lei è tenuto a partecipare alle spese. Purtroppo utilizzare o meno l’ascensore non è un motivo rilevante ai fini della legge per essere esente dagli oneri.
      Se ancora non ha provato, le consigliamo di presentare il problema alla prossima assemblea condominiale e richiedere di essere esentato dalle spese, rigettando ogni diritto sull’utilizzo e il possesso dell’ascensore nel presente e nel futuro.
      Ovviamente per ottenere questa agevolazione è molto importante essere in buoni rapporti con i condomini, perché la sua esenzione comporta una spesa maggiore per gli altri residenti.

      Cordiali Saluti

      1. Grazie molte della risposta, preciso che utilizzando l’ascensore posso solo accedere all’ingresso secondario e non all’ingresso principale di casa mia. Aggiungo anche che l’ingresso secondario in catasto non è segnato come ingresso tant’è che la porta finestra che permette l’accesso allimmobile non presenta nemmeno il serramento esterno ed é quindi apribile solo dall’interno. Se necessario sono disposto a saldare il cancelletto che permette di accedere al giardino per evitare di pagare il 40% delle spese annuali. Avete un suggerimento per evitare di pagare tali spese?
        Grazie molte per la risposta e complimenti ancora per la cura che avete nel rispondere alle problematiche dei vostri utenti

        1. Buongiorno Andrea,
          Siamo lieti di poter aiutare.
          Con queste nuove informazioni le sue possibilità di non pagare le spese aumentano, ma è comunque necessario che un ingegnere del comune o un professionista chiamato a nome del condominio (quindi una consulenza privata non conta), possa verificare tutto quello che sostiene. E’ necessario fornire la prova all’amministratore di condominio, dimostrando che le attuali tabelle di suddivisione delle spese non sono corrette e devono essere ricalcolate senza la sua parte di proprietà.
          Di certo le possiamo anticipare che se la recinzione e il cancelletto è condominiale, non può in alcun modo intervenire su di esso senza il consenso della maggioranza dei condomini. Qualora il giardino sia di sua esclusiva proprietà, così come la recinzione, le consigliamo di rimuovere totalmente il cancello e non saldarlo perché ai fini legali viene considerato come una “via di accesso chiusa a chiave”, quindi pur sempre via di accesso.
          Prima di fare qualsiasi intervento, chiederei comunque il sopralluogo di un professionista.

          PS: Qualora l’ingegnere, o chi per lui, verifica la sua assoluta estraneità verso l’obbligo di sostenere gli oneri per l’ascensore e quindi conferma l’errata divisione delle tabelle millesimali, ci sono buone possibilità che le spetta un rimborso/risarcimento da parte del condominio per tutte le spese sostenute dal giorno 1 ad oggi. Per maggiori dettagli e verificare l’eventuale possibilità, le consigliamo di rivolgere il caso ad un avvocato specializzato in queste situazioni.

          Cordiali Saluti

          1. Palazzina di due piani, i due condomini del piano terra pagano solamente spese straordinarie dell’ascensore e non quelle ordinarie..infatti nella tabella mm spese ascensore 0. Posso chiedere la revisione della tabella mm?

  10. Giuseppe Musano

    Salve,
    io e mio fratello siamo proprietari di un appartamento al terzo di quattro piani fuori terra di un edificio dove circa 5 anni fa è stato installato un ascensore, che prima non c’era.
    Al tempo non eravamo d’accordo all’installazione e quindi non pagammo la nostra quota. Per questo motivo ne fummo ovviamente esclusi dall’utilizzo.
    Ora vorremmo pagare la nostra parte, in previsione di una vendita dell’appartamento.
    L’amministratrice ci richiede però il pagamento di una quota, decurtata causa inutilizzo, della manutenzione ordinaria e dell’elettricità (utilizzata per alimentare l’ascensore) spesi negli anni scorsi.
    Secondo voi è una richiesta legittima?
    Grazie

    1. Buongiorno Giuseppe,
      Per subentrare nel possesso dell’ascensore ci sono dei semplici passi:

        Pagare la propria parte di proprietà dell’ascensore in base ai millesimi
        Pagare sempre in base ai millesimi di proprietà tutte le operazioni svolte di manutenzione straordinaria

      L’amministratore di condominio deve ricalcolare le spese di installazione dell’ascensore in base ai millesimi di proprietà delle singole unità abitative, aggiungendo anche la vostra. La sua spesa deve essere estratta dalla cifra indicata in fattura al momento dell’installazione e versata nelle casse del condominio o ripartita tra i condomini.
      Lo stesso discorso vale per ricavare la cifra che deve al condominio per gli interventi di manutenzione straordinaria (e non quella ordinaria).

      Cordiali Saluti

  11. L’ascensore condominiale è stato sottoposto a sequestro e dichiarato non a norma dall’ufficio urbanistica del comune. L’unica soluzione è provvedere alla sostituzione dell’impianto esistente con uno nuovo installato nello stesso luogo, con lo stesso contatore ecc…
    In questo caso serve una delibera assembleare per poter procedere con la sostituzione o viene considerata una spesa straordinaria per cui serve regolare assemblea e almeno la metà dei millesimi per poter procedere?
    P.s. lo stabile ha più di 3 piani ed è stato edificato negli anni 90

  12. La Corte di Cassazione ha disposto, nella sentenza n. 15638/2012, che le spese di ordinaria amministrazione dell’ascensore condominiale non gravano sul soggetto che, abitando al piano terra, non utilizza tale mezzo.
    Ci sono altre sentenze che confermano questa interpretazione?

      1. Il nuovo amministratore ha cambiato i criteri di ripartizione ascensori dividendoli fra i condomini in millesimi penalizzando, secondo me gli appartamenti più grandi. Può farlo? Nel nostro condominio la ripartizione è sempre stata fatta metà millesimi e per piano. Grazie

  13. Buongiorno abito al piano rialzato di un condominio di tre piani, l’ascensore parte dal piano rialzato e termina terzo piano, non ci sono cantine o solai.
    Con apposita delibera unanimità si escludeva dalle spese ascensore piani non serviti dall’ascensore, dopo circa venti anni i condomini più alti chiedono la modifica coinvolgendo nelle spese ii proprietari che non usano l’ascensore, come possibile opporsi senza affrontare un giudizio?

    1. Buongiorno Cosimo,
      L’assemblea condominiale delibera la decisione durante una riunione condominiale.
      La questione viene messa ai voti e la maggioranza vince.
      Per mantenere la suddivisione delle spese come è sempre stata, più della metà dei condomini deve votare per mantenere la vecchia norma.
      Questa è la soluzione più rapida ed economica.

      Cordiali Saluti

  14. Riccardo Mollero

    buongiorno abito al sesto e ultimo piano di un condominio con ascensore.al primo piano c’e uno studio medico,al secondo uno studio dentistico al terzo uno studio di ingegneria.quotidianamente c’e un afflusso smisurato e relativo uso dell ascensore da parte dei clienti di tali uffici.ho chiesto all amministratore di aumentare per queste 3 unita le spese della pulizia scale ed ascensore visto l’uso continuo e l usura determinata da persone clienti che non abitano nel mio condominio.mi dice che pur non essendoci alcun accenno in proposito sul regolamento condominiale la richiesta mia e di altri condomini di adeguamento spese non puo’considerarsi fattibile.mi confermate questa affermazione oppure gli studi medici che generano afflusso deve pagare di piu rispetto alla normale ripartizione prevista dalla legge?Grazie

    1. Buonasera Riccardo,
      L’amministratore dice il vero.
      Esiste comunque una possibilità che è quella di installare un sistema di controllo accessi. In questo modo, solamente i residenti del condominio e coloro che possiedono la chiave per l’avviamento possono utilizzare l’ascensore.

      Cordiali Saluti

  15. Buongiorno avrei una domanda.
    Io vivo al piano terra di una palazzina dove probabilmente verrà installato un ascensore interno di cui io non ne usufruirò, ma di cui dovrò autorizzarne la costruzione in quanto passerebbe e partirebbe dal mio appartamento.
    Sapete dirmi più o meno quanto riceveremmo per la costruzione del ascensore?esiste un tot a mq?grazie mille anticipatamente

    1. Buongiorno Alessandro,
      Non esistono cifre indicative al mq. Ogni impianto è una storia a se. Ci sono molti fattori che ne influenzano il costo, soprattutto quando si tratta di un ascensore interno.

      Cordiali Saluti

  16. Buongiorno,
    trovo con piacere il vostro sito, esauriente e che dà risposte precise ed un buon servizio di informazioni: grazie!
    Il nostro problema: condominio costruito negli anni ’60 o ’70 (il Regolamento di Condominio non è datato!!) contro una collina, palazzina A più bassa e palazzina B più alta, un ascensore per palazzina (ascensori A e B).
    Da controllare se la lista millesimi ascensore e scale, ancora quella originale, è calcolata nel rispetto dell’articolo 1124 del codice civile emanato nel 2012, ma a parte questo un problema specifico: il condominio ha due entrate, una dal basso e una dall’alto, ed entrambi sono numeri civici, quindi, suppongo entrambe entrate ‘ufficiali’.
    In questo caso il calcolo dei millesimi “altezza da terra” non dovrebbero tenere conto del fatto che spesso, soprattutto coloro che vivono ai piani alti della palazzina B, usano gli ascensori meno di quanto li userebbero se ci fosse accesso solo dal basso?
    Ringrazio anticipatamente per un’eventuale risposta.
    Beatrice

    1. Buongiorno Beatrice,
      Siamo felici che apprezza il nostro sito web.
      Per prima cosa dovrebbe verificare se entrambi gli accessi sono presenti nel catasto.
      Se entrambi gli accessi sono ufficiali, dovrebbe essere indicato l’ingresso principale e da quell’ingresso si calcola l’altezza del piano.
      La legge non può sapere da quale porta entrano i residenti (se dalla palazzina A puoi raggiungere la palazzina B e viceversa) quindi non ci può essere una ripartizione diversa in riferimento a questo fattore e lo stesso vale per l’uso che se ne fa, pertanto sarà sempre l’accesso indicato come elemento determinante per la suddivisione delle spese.

      Cordiali Saluti.

      1. Grazie mille per la sollecita risposta, Team!
        Quanto dite è molto sensato e logico. Sono quasi certa che l’entrata dal basso sia quella principale, ma al bisogno ricontrolleremo.
        Stavo anche riflettendo nel frattempo che, sempre a rigor di logica, i piani alti, anche per un uso saltuario dell’ascensore, hanno bisogno, per forza di cose, che l’impianto raggiunga il loro piano. O, detto altrimenti, è l’esistenza dei piani alti che ‘richiede’ un ascensore che ascenda di più, quindi anche se usato poco, è ‘a causa’ degli appartamenti più in alto che i costi crescono – da imputare quindi sempre e comunque (fermo restando che vengano calcolati a norma di legge) ai proprietari dei piani alti, salvo che rinuncino completamente all’uso degli ascensori, il che però sarebbe noioso, complicato e spiacevole da metter in atto, nonchè difficile da far rispettare, come appare da altri casi discussi più sopra.
        Grazie ancora e buona giornata, Beatrice

        1. Grazie Beatrice.
          Quello che ha scritto è una giusta riflessione, tenga conto comunque che una persona non può rinunciare all’ascensore e smettere di pagare di sua spontanea volontà.
          Ci sono dei casi in cui c’è fiducia e rispetto tra i condomini e la rinuncia viene accettata sono con la parola, ma nel 90% dei casi non è così ed è necessario aggiungere dei sistemi di controllo accessi a carico dei residenti che ancora desiderano utilizzare l’ascensore.

          Buona giornata e Cordiali Saluti

  17. Angiola Fanelli

    Buongiorno, nel mio condominio anni 70 è stato effettuato un lavoro considerato straordinario sull’ascensore: sostituzione funi e sostituzione limitatore di velocità. Intanto volevo chiederle se queste spese sono veramente straordinarie e poi volevo chiederle se è corretto aver diviso la spesa solo in base ai millesimi di proprietà?
    Grazie mille

    Angiola Fanelli

    1. Buongiorno Angiola,
      Gli interventi compiuti sull’elevatore sono da considerarsi straordinari e la suddivisione delle spese dipende dai millesimi di proprietà e dall’altezza del piano.
      Solo il regolamento condominiale con una dicitura specifica per la “manutenzione straordinaria” può cambiare la ripartizione dei costi in un condominio.

      Cordiali Saluti

  18. Buongiorno, ascensori istallati successivamente, condominio con due ascensori (A e B, innovazione, un condomino che ha partecipato all’istallazione di ambo gli ascensori, ora ha deciso di non voler pagare le spese per l’uso avendo chiuso il suo accesso ad una scala pur rimanendone proprietario.
    L’assemblea ha concesso di trasportare tutte le spese millesimali dell’ascensore B su A col risultato di aver diminuito le spese di A e aumentato quelle di B.
    Secondo la vostra esperienza questo criterio di riparto è corretto fattibile.
    Ringrazio per la gentile attenzione e cordialmente saluto

    1. Buonasera Maurizio,
      Non importa quello che crediamo noi. In questo caso l’assemblea ha deciso con la maggioranza dei voti e non c’è un modo giusto o sbagliato di risolvere il problema venuto a creare nel suo condominio.

      Cordiali Saluti

  19. Buongiorno, stiamo valutando l’installazione ascensore su un edificio esistente. Alcuni condomini del piano terra non sono stati considerati della bozza di riparto spese. I loro millesimi come vengono ripartiti sugli altri condomini dei piani superiori? Grazie

  20. Luciano Rosario Capaldo

    Buonasera, vivo in un condominio di 10 famiglie. L’ascensore sembrerebbe essere usato principalmente dall’inquilino del mio stesso piano, come quasi ne fose un uso esclusivo o privat. Infatti l’inquilino che si trova al secondo piano, come me, la utilizza continuamente anche 30 volte al giorno per recarsi al piano terra dove vivono i suoi genitori e presto, la userà, per recarsi al sesto piano dove verranno a vivere i suocere acquirenti dell’appartamento. Pertanto, a parte l’incuria che viene operata dall’inquilino ogni volta nel non accompagnare la porta dell’ascensore, causando una volta anche un danno, vorrei sapere se esiste un cavillo al quale appellarmi per far sì che l’ascensore venga pagato in base all’utilizzo e consumo e non solo in base al piano servito, grazie e buona sera

    1. Buonasera Luciano,
      Per dividere la spesa dell’ascensore in base al consumo è non ai millesimi è necessario aggiungere all’impianto un sistema di azionamento elettronico come un badge.
      Questo è per l’aspetto tecnico. Per l’aspetto legale necessità una delle seguenti casistiche:

        Che tutti i condomini siano d’accordo al nuovo sistema di suddivisione delle spese e venga approvato in un’assemblea condominiale
        Che l’ascensore non sia condominiale ma appartiene solamente ad alcune delle famiglie proprietarie

      Cordiali Saluti

  21. Maria Vittoria Levati

    Buonasera, abito in una palazzina anni ’50. Più del 50% dei proprietari è favorevole all’ installazione dell’ascensore, uno dei condomini favorevoli è proprietario di due appartamenti sullo stesso pianerottolo, su uno ci abita, però è favorevole all’ascensore per l’appartamento che non abita ed che ha meno millesimi.
    Quali persone dei due appartamenti possono usufruire dell’ascensore?

    1. Buonasera Maria,
      Se installate un sistema intelliggente per l’ascensore come può essere un azionamento tramite chiave o tessera, solo le persone in possesso di tale strumento possono usufruire dell’ascensore. Ovviamente la chiave o la tessera vengono consegnate solamente alle persone che hanno sostenuto le spese per l’installazione.

      Ecco un articolo di approfondimento sul controllo degli accessi.

      Cordiali Saluti

  22. Massimo Foletto

    Buongiorno,
    un inquilino che non ha pagato per l’utilizzo dell’ascensore, ha presentato all’amministratore un certificato medico che attesta che non può salire le scale e ha richiesto le chiavi per utilizzare l’ascensore.
    Il condominio è tenuto a consentire l’uso? Se si, con dei limiti?
    Grazie, Massimo Foletto

    1. Buongiorno,
      La persona deve rimborsare le spese di installazione al condominio di una percentuale riconducibile dalla tabella millesimale e partecipare alle spese di manutenzione secondo la stessa tabella.

      Cordiali Saluti

  23. Luca Brunori

    In occasione della costruzione ex novo di un ascensore, mai esistito nel condominio, è sorto qualche dubbio. Si ritiene che una volta installato l’ascensore dovrà essere ricalcolata la Tabella A, generale di proprietà, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.. In tal caso, la spesa per la costruzione deve essere ripartita con i millesimi attuali o con quelli risultanti dalla futura modifica?

      1. Buongiorno avvocato, ho un quesito simile che è oggetto del contendere: Palazzina di 5 piani con due appartamenti a piano dal 1° al 5° e terrazza condominiale. Gli appartamenti hanno tutti la stessa planimetria. Come calcolare la spesa per installazione ex novo di un ascensore su palazzina esistente?
        La tabella da usare è quella attuale (con appartamenti del 5 e ultimo piano aventi meno millesimi di tutti e appartamenti centrali con più millesimi di tutti)? Oppure va adottata una nuova tabella per il riparto spese? Alcuni dicono vada utilizzata la sola Tab. A in conformità all’articolo 1123 c.c. mentre altri alla Tab. Ascensore in base all’art. 1124 c.c.
        Altri ancora dicono di adeguare la tabella millesimale della palazzina a quella che sarà poi revisionata una volta installato (utilizzando un prospetto di ricalcolo) ed a lavori ultimati questo stesso prospetto millesimale sarà utilizzato per redigere ufficialmente la nuova Tab. A.
        La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.
        Emiliano

        1. Buonasera Emiliano,

          E’ necessario erigere una nuova tabella millesimale se le planimetrie sono le stesse per tutti gli appartamenti ma è attualmente in vigore una tabella con millesimi errati.

          Cordiali Saluti

  24. Buongiorno, abito in una palazzina composta da un piano interrato, un primo piano rialzato con 4 unità abitative, un secondo piano con altre 4 unità ad un terzo ed ultimo con una unica unità abitativa, la mia. La metratura del mio appartamento è solo leggermente maggiore di quelle ai piani inferiori dato che è stato costruito, in pratica, sul tetto della palazzina. Mi sono accorto che nella tabella ascensori la mia unità ha 333 millesimi, quindi pago , da solo, un terzo delle spese di manutenzione ascensore. Considerando che sono 9 unità mi sembra eccessivo e penso abbiamo sbagliato il calcolo. Cosa dice ? In caso a chi devo rivolgermi per il ricalcolo ?

    1. Buongiorno Filippo,
      Può sostituire i valori della sua palazzina e le unità abitative all’esempio che trova di seguito -> modello esempio tabella millesimale.

      Per prima cosa, può richiedere un ricalcolo al suo amministratore di condominio o che le venga mostrato come sono stati sviluppati i calcoli nella suddivisione delle spese. Se trova qualche incongruenza ma non riesce a far valere le sue ragioni, può agire in due vie:
      1) Chiedere all’assemblea condominiale un nuovo ricalcolo delle spese, dove sarà necessario il favore la maggioranza dei presenti.
      2) Agire per vie legali contro l’amministratore di condominio.

      Cordiali Saluti

  25. Angelo Modena

    Buongiorno, abito in un condominio di 4 piani con tre appartamenti per ciascun piano (nessuno al piano terra). La palazzina è servita da un ascensore, dotato di chiave in possesso di tutti i condomini, che però arriva solo fino al terzo piano. Vorrei capire come si devono ripartire i 50% di spese relative al piano. Se possibile un esempio pratico (specialmente su quanto deve essere imputato ai condomini del quarto piano). Grazie.

    1. Buonasera Angelo,
      La spesa da sostenere viene ripartita 50 % in base al valore millesimale dell’appartamento e il restante 50% viene ripartito in base all’altezza da terra.
      Purtroppo fare un esempio pratico sulla sua situazione non è possibile senza conoscere tutti i dettagli degli appartamenti e le caratteristiche dell’edificio.
      Le lascio comunque il link alla tabella ripartizione spese ascensore che abbiamo creato con un esempio generico.
      Nella Tabella per la suddivisione delle spese ascensore, può sostituire i numeri presenti con quelli del suo condominio e avere lei stesso il risultato in proporzione per ogni singola unità abitativa dal piano 1 al piano 4.

      Cordiali Saluti

      1. Angelo Modena

        Scusatemi ma forse non mi sono spiegato bene nel rivolgervi la domanda:
        poiché l’ascensore arriva solo fino al terzo piano utilizzando la vostra formula applicherei la maggiorazione prevista per il quarto piano anche se l’ascensore non ci arriva. E’ corretto fare ciò oppure al quarto piano dovrei applicare la stessa maggiorazione applicata al terzo piano ?
        Mi auguro stavolta di essere riuscito a spiegarmi meglio e vi invio cordiali saluti.

        1. Il quarto piano ha la propria maggiorazione nonostante l’ascensore non ci arrivi.
          Ci sono comunque diverse soluzioni:
          a)Richiedere un ammodernamento dell’impianto e che raggiunga tutti i livelli dell’edificio.
          b)In assemblea condominiale si decide, con la maggioranza dei votanti, che i proprietari del quarto piano sostengono la spesa in pari misura ai proprietari del piano sottostante.

          Cordiali Saluti

  26. Buongiorno,
    Ho acquistato un appartamento in un condominio di 10 unità abitative nel quale c’è un ascensore esterno ad uso esclusivo dei due attici al secondo piano (ascensore non accessibile ai piani intemedi), come devono essere ripartite le spese dell’ascensoe?

    Molte grazie
    Davide

  27. Michele Toscano

    Abito in un appartamento che si estende al 4° e al 5° piano di un palazzo che è servito da due ascensori: quello principale e quello di servizio. Quello di servizio arriva solo al 4° piano, ma poiché la spesa ascensori è calcolata unitariamente io pago le spese come se questo ascensore servisse anche il 5° piano.
    Posso chiedere all’amministratore di scorporare le spese per i due ascensori e non pagare la quota per il mancato servizio dell’ascensore di servizio al 5°?
    Grazie e cordiali saluti.

  28. Buongiorno, nel nostro condominio abbiamo questa situazione, appartamenti su tutti i piani, mentre al primo piano uno studio medico associato di pediatria con 4000 utenti. Per quanto riguarda i soli consumi l’assemblea può delibeare in modo differente dalla legge utilizzando un metodo di misurazione reale dei consumi, ad esempio l’ascensore si muove non con una pulsantiera che indica il piano, ma con un codice che identifica l’inquilino. Questo a titolo di esempio, non mi interessa una risposta alla soluzione tecnica, ma solo all’aspetto legale/normativo. Ogni utilizzo viene contabilizzato per l’effettiva distanza/consumo compiuta dall’ascensore.

  29. Buonasera, abito in un condominio di 14 appartamenti di cui 2 a piano terra e gli altri 12 suddivisi su tre piani da 4 appartamenti ciascuno. Alcuni condomini stanno spingendo per mettere un ascensore ed hanno presentato una ripartizione delle spese tra gli inquilini del primo, secondo e terzo piano. La suddivisione è stata fatta in questo modo, supponendo un costo di 60000 euro: primo piano 60000/6=10000 / 4 condomini=2500 a famiglia- secondo piano 60000/6 *2= 20000/ condomini= 5000 a famiglia – terzo piano 60000/6=10000*3=30000 / 4 condomini = 7500 a famiglia.
    Poichè però quasi sicuramente l’ascensore verrà messo a chiave perchè non tutti parteciperanno, come vengono riconteggiate le quote? A titolo indicativo al primo piano quasi sicuramente non parteciperà nessuno, al secondo piano due famiglie su 4, al terzo tutte le 4 famiglie. Io abito al secondo piano, come verrebbe riconteggiata la quota? Grazie dell’aiuto. Cordiali saluti.

    1. Buonasera Laura,
      La suddivisione delle spese viene ripartita solamente tra le unità abitative che decidono di partecipare all’installazione.
      I termini di divisione rimangono invariati: 50% in base all’altezza del piano e 50% in base ai millesimi di proprietà.

      Cordiali Saluti

  30. Buongiorno ,in condominio composto da n.3 appartamenti di uguali dimensioni situati nel ,1 piano 2 piano e 3 piano,come vengono ripartite le spese per installazione ascensore considerando che i proprietari del 1 e 2 piano hanno ingresso dei garage tramite una porta al piano terra,mente il proprietario del 3 piano ha solo appartamento di proprietà ?
    Grazie per la risposta .

    1. Buongiorno Gianni,
      Se l’ascensore raggiunge il piano dei garage, anche i box vanno considerati nella ripartizione delle spese per l’installazione, altrimenti tutti i proprietari pagano la stessa cifra nel 50% dedicato ai millesimi di proprietà, mentre il restante 50% viene suddiviso in relazione all’altezza.
      Ciò vuol dire che anche non avendo un garage proprio, il proprietario dell’appartamento al terzo piano pagherà di più rispetto agli altri 2 condomini.

      Cordiali Saluti

  31. Buongiorno,
    aiutatemi a capire per favore.
    Abito al primo piano, l’ascensore al mio piano non arriva perché si ferma ogni piano e mezzo quindi sia a scendere che a salire sono costretto ad utilizzare le scale, perché devo pagare lavori ordinari e straordinari?
    Posso fare qualcosa in merito?

  32. Buongiorno, avrei un quesito:
    abito in condominio di 5 piani, ( 4 piani con 2 appartamenti per piano ed al 5° piano 2 lastrici solari, quest’ultimi di proprietà del rispettivo appartamento sottostante ossia del 4° piano).
    Alcuni anni fa è stato installato l’ascensore che però arriva solo sino al 4° piano, e che per lo stesso non tutti hanno partecipato alle spese, quindi le quote sono state suddivise solo tra coloro che ne hanno deliberato l’installazione (7 condomini) e che di conseguenza ne usufruiscono (con chiave), ivi compreso i due condomini del 4 piano (propretari dei rispettivi lastici solari).
    Un propietario del 4° piano (di seguito indicato come TIZIO) alcuni anni fa, grazie al piano casa, ha ricavato un nuovo appartamento sul proprio lastrico solare (5° piano), che comunque rimaneva sempre nella stessa unità immobiliare. Oggi però ha la possibilità di frazionare l’attuale unità immobiliare ottenendo così 2 appartamenti, uno al 4° piano e l’altro, ottenuto con il piano casa, al 5° piano.
    TIZIO vende l’appartamento al 4° piano a CAIO e trattiene per sè l’appartamento così ottenuto al 5° piano.
    Pertanto premesso che:
    essondoci una nuova unità immobiliare formata dal frazionamento, ossia appartamento 4° piano di CAIO e appartamento 5° piano (ex lastrico solare) di TIZIO, entrambi voglio usufruire dell’ascensore, ma la quota iniziale d’installazione venne pagata solo da TIZIO, originariamente solo per l’appartamento del 4° piano compreso lastrico solare;
    Gli altri condomini posso chiedere che, in virtù del fatto che si è aggiunto un altro soggetto ovvero una nuova unità immobiliare nell’uso dell’ascensore, TIZIO e CAIO o solo uno di questi debbano contribuire nelle spese rivalutate d’installazione dell’ascensore, visto che prima i soggetti partecipanti alle quote erano 7 mentre adesso sono 8?
    Grazie

  33. Buongiorno,

    complimenti per il sito e ringrazio per le risposte.

    Il condominio dove vivo è composto da 15 unità immobiliari. È costituito da una parte che si sviluppa in una corte e una parte a “palazzina” che si innalza per 5 piani, 2 appartamenti per piano.
    Le unità presenti nella corte non hanno modo di accedere all’ascensore, perchè il blocco palazzina è provvisto di entrata indipendente non accessibile a chi abita la corte.

    Il condominio ha uso comune (cioè tra palazzina e corte) 4 lampadine da 6 watt accese la sera e una pompa che spinge l’acqua nelle fognature di cui al momento non conosciamo la portata e potenza assorbita.

    Le spese di manutenzione ascensore sono suddivise solo tra chi abita la palazzina.

    La ripartizione dell’energia elettrica è stata suddivisa in 65% tra tutti e 35% diviso solo tra chi ha l’ascensore.

    La mia domanda è: considerando “a spanne” il consumo di una pompa invio acqua e un ascensore da 4 persone la percentuale di suddivisione è verosimile?
    ringrazio per l’attenzione e per la risposta.
    Cordiali saluti

    1. Buongiorno Leo e grazie per i complimenti,
      La descrizione del condominio dove vive è troppo complessa per fornire una risposta chiara ed esaustiva senza cadere in errore.
      Per una valutazione corretta è necessario avere tutte le informazioni e conoscere il contenuto del regolamento condominiale per capire come siano state distribuite le percentuali di pagamento.

      Cordiali Saluti

  34. Buonasera, abito in un condominio costituito da due corpi uniti da una scala comune con un ascensore. Il condominio è costituito da un piano seminterrato cui si accede da una rampa che porta a sei box che si affacciano a cielo aperto, dall’area antistante ai box si accede al vano scala e all’ascensore che portano ovviamente ai due appartamenti a piano terra, ai due al primo piano e ai due del secondo piano. L’ingresso è comune a tutti i condomini e avviene tramite un cancelletto che da accesso ad un cortiletto da cui si va ai due appartamenti a p.t. , all’ascensore e alle rampe di scale che portano ai box e a quelle che portano ai piani superiori. I due appartamenti a piano terra possono quindi scendere sia con le scale che con l’ascensore al piano seminterrato dei box. Le attuali tabelle allegate al regolamento condominiale (indicate sul rogito) prevedono che tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della scale e dell’ascensore e relativa energia elettrica ricadano sugli appartamenti del primo e secondo piano escludendo dalla spesa gli appartamenti a piano terra e ai box auto che pagano solo una piccola parte delle spese. E’ giusto tutto questo? si possono revisionare tali tabelle?. Grazie per la cortese risposta.

    1. Buonasera Antonio,
      Nel suo caso fa riferimento il regolamento condominiale.
      E’ possibile discutere delle modifche alla suddivisione delle spese ordinarie e straordinarie in assemblea condominiale se le richiede.
      Un eventuale modifica deve essere accolta favorevolmente dalla maggioranza dell’assemblea per sostituire ciò che è già presente nel regolamento condominiale.

      Cordiali Saluti

  35. Buonasera. Amministro un piccolo condominio di 3 piani della fine del XIX sec.
    L’ascensore installato solo 17 anni fa è appannaggio di 4 condomini (2 al secondo piano, di cui uno è proprietario di 2 appartamenti e altri 2 al terzo, e anche in questo caso uno è proprietario di 2 appartamenti) che sono anche i proprietari esclusivi.
    L’ascensore ha un’UNICA FERMATA il cui pianerottolo è posto nell’interpiano, tra il 2° e il 3°.
    Sin dall’inizio non si è mai adottata alcuna tabella millesimale ascensori. Gradire, per cortesia, sapere come è possibile ripartire le spese Ord. e Straord. visto che fino ad ora si è sempre diviso in 4 parti uguali. GRAZIE 1000

  36. Buonasera,
    abito all’ultimo piano di un condominio e vivo da sola, quindi mi ritrovo a pagare una tra le quote più alte per l’utilizzo dell’ascensore, usandolo due volte al giorno come altri condomini. Nel condominio, al 3° e 4° piano vi sono due appartamenti nei quali risiedono circa 10 persone in uno e 5 nell’altro che utilizzano l’ascensore costantemente di giorno e di notte (tra gente che non lavora e gente che viene ospitata).
    La domanda che ci poniamo io ed altri inquilini è se c’è un modo per un addebito maggiore a questi appartamenti, eventualmente anche modificando il regolamento condominiale, che peraltro non mi è mai stato consegnato.
    Grazie
    Erika

    1. Buongiorno,
      La legge prevede che il numero di persone che risiedono nell’unità abitativa non influisce sulla suddivisione delle spese ascensore, ma solamente l’altezza del piano e i millesimi di proprietà sono i fattori da prendere in considerazione.

      Cordiali Saluti

  37. Buongiorno, sono uno dei tredici inquilini di un palazzo di recente costruzione. Per vari motivi abbiamo rifiutato e licenziato l’amministratore che doveva curare i nostri beni. Inoltre abbiamo scoperto che pagava l’ascensore quando voleva, e le fatture erano sempre differenti e più onerose. Senza mai chiedere o parlato con qualche consulente della ditta. Adesso (passato piu di uno) abbiamo chiesto alla società che ci cura la manutezione dell’ascensore di inviarci copia del contratto. Risposta (sempre dopo un anno) che verranno a presentarci un altro contratto perchè (dicono loro) che al cambio dell’amministratore il contratto va rifatto e solo da loro, in automatico. E’ vero questo , esiste un norma o una legge? Noi sappiamo che comunque un contratto prevede un confronto e quindi deve essere discusso ed approvato dalla assemblea dei condomini. Comunque nessuno ha mai visto il contratto vecchio. Rigrazio anticipatamente di un asicura risposta.

    1. Buongiorno Domenico,
      L’auto rinnovo del contratto con le aziende esiste.
      Dovete verificare nel vecchio contratto se questa voce era presente.
      L’azienda non può rifiutarsi di mostrare il vecchio contratto firmato e comunque il condominio tra i suoi documenti deve avere una copia, anche se non è più in carica l’amministratore di condominio di riferimento al tempo della firma.

  38. Salve,
    l’articolo e’ bello e ve ne ringrazio. Vi e’ pero’ un aspetto dove ho la sensazione che lasciate aperta la porta ai dubbi, scrivendo frasi che sembrano financo un po’ contraddirsi vicendevolmente. Credo che tutto sarebbe cristallino se la vostra llegata tabella di calcolo venisse arricchita introducendo nel condominio di riferimento un piano interrato con 15 garage e posto a -4 metri dal suolo. Se forniste il modello di calcolo per questo condominio piu’ articolato, tutti i dubbi sparirebbero. Spero possiate farlo in breve tempo. Grazie

  39. Valeria Chiara Guerra

    Buongiorno, ho ricevuto una richiesta da parte dell’amministratore di condominio. Mi chiede di pagare la mia quota per la sostituzione di un kit di guarnizioni antirumore per l’ascensore. Lo stabile è composto da 3 piani e io abito al terzo. so che abitando al piano più alto devo pagare di più, ma mi chiedo perchè così tanto in più rispetto a chi abita sotto di me. Il kit in totale costa 548 euro più iva e le spese sono state così ripartite:
    al primo piano sono stati richiesti 78 euro ad un inquilino e 77 a un altro
    al secondo 96 euro ad un inquilino e 91 a un altro
    a me e al mio vicino al terzo piano 150 euro
    perchè così tanto in più rispetto al mio inquilino del piano di sotto?

  40. Buongiorno ,durante un assemblea condominiale sono stati approvati dei lavori da effettuare sull ascensore e nello specifico la fornitura e posa in opera di dispositivo elettromeccanico per il blocco delle portine della cabina durante il movimento della cabina atto a evitare il fermo impianto accidentale. e inoltre un carter di protezione sulla autotrasformatore atto ad evitare infortuni durante ispezioni o manutenzioni o ripristini dell impianto ,appliicazione di un magnete doppia bobina e relativa modifica impianto frenante e in ultimo fornitura nuove coppiglie cavi lato contrappeso.
    la amministratrice del condominio ha utilizzato la tabella C ( valori millesimali per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell ascensore ) mentre secondo me doveva usare la tabella A (ripartizione spese di manutenzione ordinaria e straoridnaria di parti comuni a tutto l edificio e ripartizione di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di impianti comuni tutto l edificio.). chi ha ragione ? faccio presente che la tabella C esclude di fatto 3 negozi fronte strada e un appartamento che e’ al piano terra e al -1 e che gode di ingresso indipendente .utilizzando la tabella C chiaramente la spesa per i restanti condomini sale moltissimo. il palazzo ha un locale lavatoio posto al 4 piano.. grazie

  41. Buongiorno,

    al secondo piano ci sono 4 appartamenti, e due di questi si estendono poi su 2 piani. L’accesso al secondo piano (= sottotetti abitabili) di questi ultimi, è possibile unicamente tramite scala interna agli appartamenti stessi. Per la ripartizione spese ascensore di questi ultimi 2 appartamenti, non si sa per quale criterio, ma non sono stati considerati il totale millesimi che comprende anche il loro secondo piano, ma sono stati calcolati dei millesimi legati unicamente alla parte di appartamento raggiunta dall’ascensore, escludendo cioè dai calcoli i loro sottotetti abitabili. Il risultato è che questi 2 appartamenti, pur avendo millesimi globali simili agli altri 2 appartamenti, pagano MOLTO MENO degli appartamenti che non hanno il sottotetto abitabile. È corretto tutto ciò?

    Concludo riportando esattamente i millesimi di un paio di appartamenti, giusto per confronto:
    App 1. mill. proprietà: 83,450; mill. calcolati per scale/asc.re: 97,38; spesa: 362,37
    App 2. mill. proprietà: 80,420; mill. calcolati per scale/asc.re: 61,09: spesa: 227,33

    (entrambi sono al 2 piano, l’app 2 è quello col sottotetto abitabile)

    Grazie per le eventuali delucidazioni.

    1. Buongiorno Massimo,

      Se l’appartamento con il sottotetto non ha un ingresso indipendente al piano superiore, è corretto che non gli siano conteggiati i millesimi sulla tabella delle spese riguardanti l’ascensore.
      Se vuole verificare se la spesa da sostenere è corretta, in questo punto dell’articolo, trova una tabella scaricabile con un esempio su come calcolare l’importo tenendo presente che si basa 50% su l’altezza dell’appartamento e 50% sui millesimi di proprietà.

      1. Anche nella tabella che mi ha gentilmente indicato vi è esplicitamente scritto “millesimi proprietà generale”, per cui non “millesimi rivisti in base alla sola parte di appartamento al piano dell’ascensore”. Questa è una ulteriore conferma che per i calcoli van presi i millesimi generali di valore dell’intero appartamento.

    2. Salve 5 anni fa insieme a 6 condomini ho partecipato alla realizzazione di un montacarichi.
      Ho comprato un appartamento a fianco al mio che all epoca non partecipo al montacarichi e sto facendo unione catastale fra i due.
      Adesso i condomini pretendono xhe acquisti anche un altra quotabper i millesimi aggiunti.
      Mi potete aiutare ? La giurisprudenza in merito cosa dice?
      Grazie mille

      1. Buongiorno Imma,
        Il suo amministratore di condominio è la persona giusta a cui fare la domanda perché ha accesso al contenuto presente nei documenti firmati dai vari condomini nel momento dell’installazione dell’elevatore.

        Cordiali Saluti

  42. Buonasera,
    sono proprietaria di un app.to al 2° piano con relativo sottotetto posto al 3° piano di una palazzina. L’ascensore arriva sino al 2° piano.
    Perché pago le spese dell’ascensore anche per il sottotetto? L’ascensore non ci arriva neppure!

    1. Buonasera Denise,
      La legge dice che deve pagare sia per il secondo piano che per il terzo poiché potrebbe prendere l’ascensore fino al secondo piano e fare a piedi le restanti scale.
      Sarebbe buon senso del proprietario del primo piano non farle pagare anche per il sottotetto, ma in mancanza di buon senso, la legge da ragione a lui.

  43. ho un garage di proprietà di cui pago le spese condominiali.Nel palazzo c’è un ascensore che non uso come è ovvio.devo pagare le spese ordinarie e straordinarie riguardanti l’ascensore?l’amministratotore mi dice che le spese del controllo statale di tale ascensore mi spettano in rapporto ai miei millesimi anche se ho solo un garage esterno all’ingresso del condominio.

    1. Buongiorno Fernando,
      Si può accedere al garage dall’interno del condominio? In caso di risposta affermativa lei deve pagare le spese ordinarie e straordinarie dell’ascensore, altrimenti è esente da questo onere.

  44. Buongiorno sono un Radioamatore e l’ascensore installato nel condominio manda spurie con rumori sulle frequenze radio che ne inibisccono l’utilizzo ora il manutentore mi dice che devono essere installati dei filtri ma che non si puo garantire l’eliminazione quello che mi lascia basito è che questo aggiornamento alla legge 241/90 sui disturbi ed interferenze EMC dovreebbe essere a carico del condominio , ivece lo si vuole addebitare per intero a me !
    avete consigli in merito ? visto che il costo che mi ssi vuole addebitare non è poco ?

    1. Buonasera Riccardo,

      Ha perfettamente ragione, la spesa va divisa con il resto dei condomini.
      Le consiglio di parlare con l’amministratore di condominio e far valere i suoi diritti come la legge enuncia.
      Nel caso l’amministratore non voglia prendere provvedimenti, può soltanto affidarsi ad un legale e portare il caso in tribunale.

      1. Ormai da 20 anni abbiamo istallato un ascensore in una palazzina bifamiliare. X circa 10 anni abbiamo suddiviso le spese divise x appartamenti. Dopo di che il proprietario di un appartamento non ha più aderito ed ha smesso di usare l ascensore.
        Ora vuole riutilizzando.
        Mi chiedo le spese di ordinaria e straordinaria di manutenzione sostenute in questi anni devono essere anche da lui sostenute o può riprendere l utilizzo dell ascensore senza nessun costo?

        1. Buongiorno Clara,
          Avete un contratto firmato dove esentate il proprietario di quell’appartamento a pagare le spese ordinarie e straordinarie?
          Se lo avete, potete richiedere la sua quota millesimale di spesa per tutti gli interventi straordinari realizzati fino a questo momento.
          in assenza del documento, dovete affidarvi alla disponibilità della persona.

          Cordiali Saluti

  45. Buongiorno,
    recentemente in assemblea è stato deliberata la costruzione dell’ascensore per una palazzina di 5 piani. La recente sentenza della cassazione ha chiarito che per questo tipo di spesa (e per tutte le spese straordinarie) non vale la quota piano ma solo i millesimi. L’assemblea ha comunque deliberato unanimemente di considerare per il 25% la quota piano. Tutti i condomini hanno aderito tranne un appartamento al quarto piano. per questo doteremo l’ascensore di chiave. Gli inquilini del pianoterra potranno usufruire dell’ascensore per raggiunere la loro parte si solaio. In virtù di ciò partecipano solo per i millesimi del solaio, e non per quelli dell’appartamento. E’ corretto? Potendo usufruire dell’ascensore non dovrebbero partecipare anche per la quota millesimi dell’appartamento?

  46. IN UNA PALAZZINA DI 4 PIANI E 4 INQUILINI E’ STATO INSTALLATO UN ASCENSORE A CURA E A TOTALE SPESA DELL’INQUILINO DEL 4 PIANO. IN UN SECONDO MOMENTO SONO SUBENTRATO NELL’UTILIZZO DELL’ASCENSORE PAGANDO LA RELATIVA QUOTA DI POSSESSO.
    LA MIA DOMANDA E’ LA SEGUENTE:
    ESSENDO IO PROPRIETARIO DI 1/4 DELL’ASCENSORE, COME VENGONO SUDDIVISE LE SPESE ORDINARIE E
    STRAORDINARIE DELLO STESSO?
    MI INTERESSA SOPRATTUTTO CAPIRE SE LE SPESE ORDINARIE DI UTILIZZO DELLO STESSO VANNO RIPARTITE PER 4 ED IO NE DOVREI PAGARE QUINDI SOLO 1/4 OPPURE LA DIVISIONE DELLE SPESE SPETTA PER LA META’ A ME E PER LA META’ ALL’ALTRO INQUILINO PUR POSSEDENDO QUEST’ULTIMO LA PROPRIETA’ DEI 3/4 DELL’ASCENSORE
    GRAZIE.

  47. Nicola Capotorto

    Buongiorno, vorrei sapere per favore come viene ripartita fra i condomini, la spesa per la sanificazione della fossa ascensore. Questa sanificazione avviene quando la ditta addetta ritiene sia arrivato il momento di farla.
    L’ultima è stata fatta 18 mesi fa, dividendo la spesa in parti uguali. Il condomino del 1° piano afferma che deve essere fatta in millesimo.

    Grazie

    Nico

  48. Salve,
    ho acquistato da poco un appartamento in un condominio a due piani in cui è presente un vecchio ascensore, mai messo in funzione causa fallimento della ditta installatrice. Nell’ultima riunione di condominio si è messa in tavola la questione per l’attivazione con relativo preventivo di spesa. Sono coinvolte 4 famiglie. Due al primo piano (tra cui io) e due al secondo piano. Le due famiglie del primo piano sono sfavorevoli a questo intervento ritenendolo inutile e richiedendo se possibile l’estromissione dello stesso dalla fermata sul piano, mentre le due famiglie al secondo piano sono favorevoli. In questa situazione di ascensore già esistente come funziona la maggioranza? E c’è modo di poter far valere la nostra volontà di non utilizzo per estrometterci da un costo oneroso e pressoché a noi superfluo?
    Inoltre nel nucleo familiare di chi vota per avere l’ascensore nessuno ha necessità per limitate facoltà motorie od anzianità. Non essendo però “innovazione” l’ascensore, che ha bisogno comunque di una manutenzione importante per l’attivazione (fermo da 9 anni), può avvalersi della sola conferma di due condomini? Ed anche nel caso si dovesse fare il lavoro, mi conferma che eventualmente l’estromissione dai pagamenti della manutenzione e dall’utilizzo si potrebbe effettuare per i condomini del primo piano che non hanno votato per la riattivazione? Grazie mille.

    1. Salve Lorenzo,

      Dovrebbe controllare sul regolamento condominiale se c’è una appendice relativa all’ascensore e al comportamento che devono mantenere i condomini in sua funzione.
      Nel caso non fosse presente nessuna voce a riguardo, l’assemblea condominiale non può decidere per tutto il condominio in quanto ci sono due voti favorevoli e due contrari alle opere di ammodernamento e quindi manca la maggioranza necessaria.
      Pertanto le due famiglie del piano sopra possono decidere di rimettere l’ascensore in funzione ma senza obbligare lei e il suo compagno di piano a partecipare alle spese. Quindi anche se messo in funzione, non dovrete sicuramente partecipare ad alcuna spesa.
      Le consiglio, per evitare di discussioni future, di invitare le famiglie pro lavori ad installare l’azionamento dell’ascensore a chiave in modo tale che solo i condomini in possesso della suddetta chiave, possano utilizzarlo.
      In questo modo lei non avrà accesso all’ascensore e quindi non potranno mai accusarla di utilizzarlo senza pagare.
      Spero di aver chiarito ogni suo dubbio.

  49. Buongiorno, abito in un vecchio stabile costruito senza ascensore.
    Da qualche mese, alcuni condomini stanno facendo pressione affinchè venga installato, assicurando che NESSUNA SPESA di installazione nè di futura manutenzione verrà mai sostenuta da coloro che NON partecipano alle spese nè hanno intenzione di utilizzarlo. E’ davvero così, oppure una volta che entra a far parte del patrimonio condominiale, TUTTI hanno il dovere di contribuire, in proporzioni diverse, alle spese di manutenzione ordinaria/straordinaria?

    1. Salve Cristina,
      Le consigliamo di fare installare un sistema di azionamento a chiave. La chiave sarà in possesso di tutte le persone che partecipano alle spese. In questo modo, lei non riceverà alcuna copia e le sarà impossibile utilizzare l’ascensore.
      Pertanto, non dovrà contribuire ad alcuna spesa.
      A nostro avviso è il sistema più sicuro per non incappare in sgradevoli sorprese in futuro.

  50. Buongiorno,
    ho acquistato un appartamento circa 2 mesi fa in un condominio di nuova costruzione provvisto di ascensore.
    L’ascensore non è attivo e nemmeno provvisto di:
    – chiave di apertura esterna in quanto l’ingresso dell’ascensore è nel cortile e accessibile da chiunque voglia entrare
    – sim telefonica per emergenza

    Il costruttore chiede a noi condomini di sostenere le spese di installazione chiave / sim . E corretto ?
    L’ascensore non dovrebbe spettare a lui e consegnarlo funzionante visto che risulta fermo e mai attivato da anni ?
    Grazie mille per l’aiuto

    1. Buongiorno Mattia, è assurdo che venga costruito un condominio dotato di ascensore NON FUNZIONANTE.
      Il costruttore deve fornire tutto ciò che sta nel progetto e per questo anche l’ascensore operativo.
      Quindi è di sua competenza la messa in funzione dell’elevatore e la sua sicurezza ( installazione della sim telefonica o della linea dedicata all’allarme)
      saluti

  51. Buonasera, abito al secondo piano in uno stabile privo di ascensore (78,00 m/m). Stiamo ipotizzando di istallare un impianto esterno. Volevo sapere secondo le normative vigenti, in che modo deve essere ripartita la spesa (Millesimi di proprietà, altezza del piano o entrambi i casi).
    Ringrazio per il gentile riscontro.

  52. Buongiorno.
    In Friuli-Venezia Giulia, Trieste, nel 2018, in un condominio di 13 enti suddivisi in 4 piani, è stato installato un ascensore esterno (le fermate sono ai mezzi piani a partire dal 2° e quindi chi abita al 2° piano deve scendere la rampa da 10 gradini. Si accede all’ascensore dall’esterno a livello strada tramite chiave).
    Gli enti che hanno aderito al progetto sono 4 e si sono suddividi la spesa. Se un altro condomino vorrebbe aderire può farlo ? E come verrebbero ripartite quindi le spese ? C’è tuttora la possibilità della detrazione del 50% ? E tale quota sarebbe ripartita in 10 anni comunque o si pagherebbe direttamente la differenza già scontata del 50% ?
    Grazie
    Cordialità
    Lucia S.

    1. Buongiorno Lucia, certamente un altro condominio può partecipare alle spese ma bisogna rifare tutti i calcoli aggiornati.
      In questo articolo https://ascensoristi.com/barriere-architettoniche-e-ascensori-detrazioni-e-agevolazioni-fiscali/ viene ben specificato come si può ottenere la detrazione fiscale al 50%.
      Nel suo caso non penso che si possa usufruire di tale detrazione.
      Comunque sia le consiglio di rivolgersi al vostro amministratore di condominio che sicuramente se la saprà dare maggiori informazioni a riguardo.
      Distinti saluti e buona giornata

      1. Grazie per la pronta risposta.
        Mi consiglierò con l’amministratore del condominio per il caso.
        Cordiali saluti
        Lucia S.

  53. Quindi in teoria il signor Gianluca dovrebbe dividere le spese della corrente per 8 in quanto il proprietario principale dell’ascensore ha 6 quote oppure diviso 4 che sono fisicamente le persone che usano l’ascensore

  54. Salve, la mia domanda forse e’ un po contorta e particolare..io abito in condominio con 8 unita’ uguali. In questo condominio e’ stato istallato qualche anno fa un ascensore per una signora che abita all’ultimo piano, cioe’ il 4^.. al momento dell’istallazione pero’ solo la signora ed un altro condomino hanno aderito alle spese di istallazione e quindi solo loro due potevano usufruire dell’ascensore.. Successivamente ho acquistato l’appartamento ed ho chiesto di attaccarmi anche io all’ascensore pagando la quota spettante che mi ha indicato l’amministratore penso in base ai millesimi abitando al 3^ piano.. in questo momento son 4 i proprietari, di cui due hanno la stessa quota ed il restante e’ della famiglia che lo ha istallato (possiedono 2 appartamenti).. la domanda e’ le spese ordinarie e straordinarie come vengono ripartite diviso 8 e quindi pago solo la mia parte oppure diviso 4 in base alla proprieta’ dell’appartamento non considerando la quota di proprieta’? grazie

    1. Buonasera Gianluca,

      Ogni residente fa riferimento alla tabella millesimale e questo caso non fa differenza.
      Pertanto le eventuali spese sono divise tra le 8 unità abitative secondo le percentuali riportate dalla suddetta tabella.

      1. Salve, grazie della risposta, mi scuso se insisto, l’amministratore sostiene che le spese ordinarie vanno ripartite solo in base all’uso dell’ascensore e quindi in questo caso diviso 4, mentre le spese straordinarie spettano per 6/8 alla famiglia che lo ha istallato e le altre due divise per chi si e’ inserito successivamente. Io sostengo comunque che la famiglia che lo ha istallato e quindi potenzialmente possedendo 6/8 delle quote hanno l’onere anche dei 6/8 delle spese ordinarie es corrente, in questo caso c’e’ da fare una osservazione, i suddetti proprietari dei 6/8 hanno dato uso libero con tanto di chiave all’ascensore a persone aventi appartamento all’interno dell palazzo sostenendo che quest’ultime svolgono gratuitamente attivita’ in nome e per conto della signora per cui e’ stato istallato l’ascensore che detiene la 104 e che quindi possono salire e scendere per servizi relativi alla signora..in questo caso io penso che ci sia un conflitto in quanto io pago le spese diviso 4 e l’ascensore lo utilizzano potenzialmente altre due famiglie che non pagano ne spese ne altro.. c’e’ una legge dove io posso verificare se ho piu’ o meno ragione e fare le mie rimostranze dato che comunque non e’ possibile avere un colloquio civile con queste persone e che non posso mettermi a fare il guardiano giorno e notte per verificare chi e per quale motivo prendono l’ascensore? una precisazione da fare e’ che comunque queste case sono state all’inizio assegnate con il metodo di estrazione, ossia in fase di realizzazione del condominio i proprietari hanno estratto a sorte quale fosse il loro piano e la loro abitazione, quindi si scelse all’epoca di dividere tutte le spese in parti uguali (scale etc etc), il fatto che io sia situato al 3^ piano o al primo non fa alcuna differenza nella ripartizione delle spese? la divisione della quota dell’ascensore e’ stata fatta in base alla tabella millesimale (per furbizia forse dei proprietari) e non con il solito metodo di ripartizione spesa, posso quindi anche chiedere la divisione delle spese di istallazione avendo pagato una quota maggiore rispetto ai piani bassi che potrebbero attaccarsi oppure devo tacere?

        1. Si figuri Gianluca, siamo lieti di poterla aiutare.

          Da quello che ho capito il suo ascensore si attiva solo tramite chiave quindi è corretto che le spese siano divise solamente tra le famiglie che hanno contribuito all’installazione dell’elevatore o che hanno partecipato ai successivi oneri. Se uno dei proprietari ha ceduto una sua copia della chiave ad altre unità immobiliari possiamo dire che eticamente non è corretto nei confronti degli altri condomini, ma legalmente è una pratica possibile purché il “benefattore” non riceva dei soldi in cambio (in questo caso sarebbe truffa nei confronti del condominio).
          In sostanza, a meno che non scopra qualche illecito tra le due parti interessate, non ha molte chance di vincere la controversia e comunque dovrebbe raccogliere prove e fare davvero il guardiano giorno e notte dell’ascensore.

          Per il secondo punto la situazione è diversa. Se rileva delle irregolarità sulla suddivisione delle spese può farlo presente all’amministratore e richiedere che il calcolo venga rifatto secondo le norme di legge (se l’amministratore non collabora, non tutela gli interessi dei condomini o commette irregolarità, può, tramite assemblea condominiale, destituirlo dalla carica o in alternativa rivolgersi alle autorità).
          Nel suo caso comunque, la invito a farsi consegnare il regolamento condominiale e verificare se all’interno del documento c’è una voce che specifica come suddividere le spese in questione.
          Qualora non fosse presente alcun riferimento può procedere secondo le modalità precedentemente esposte, al contrario, se tra i vari punti dell’atto c’è un comma inerente alla divisione della quota ascensore, far valere le proprie rimostranze risulta molto più complicato e necessita di un avvocato o un professionista in grado di capire se la norma trascritta è regolare o va in conflitto con quello che dice il codice civile.

          Qualora decida di intraprendere azioni legali la informo che collaboriamo con l’avvocato Vagnozzi (specializzato su controversie di questo tipo) al quale può chiedere una prima consulenza gratuita attraverso il modulo di contatto che trova sul lato destro, nella parte superiore dell’articolo.

          Le auguriamo il meglio per la sua disputa,
          Saluti

          1. Salve nn ho capito, quindi al Signor Gianluca gli spetterebbe di pagare x esempio la corrente diviso 8 (cioè la sua quota, quella del altro subentrato e il proprietario del acquisto iniziale se ne accolla 6) oppure diviso 4 anche se il proprietario del acquisto iniziale ha 6 ottavi di quote?

          2. Salve Nino,

            Ogni persona paga per se stessa.
            La corrente viene divisa sempre tra i proprietari di tutti gli appartamenti, indipendentemente se sono abitati o meno e chi ha più proprietà paga per il valore millesimale dei suoi averi (esempio sei in possesso di 6/8 paghi per 6/8). Se un appartamento viene dato in affitto il proprietario preso in esempio precedentemente pagherà 5/8 e l’altra quota passa al nuovo inquilino.

            Le spese dell’ascensore però sono diverse dalle spese relative alla corrente elettrica.
            L’elettricità la pagano tutti sempre, gli oneri dell’elevatore lo pagano tutti ma ci sono eccezioni, come nel caso del Signor Gianluca.
            Se l’ascensore ha l’attivazione a chiave, le spese sono suddivise tra i condomini che posseggono la chiave di diritto, cioè ricevuta dalla ditta ascensoristica, dopo aver pagato l’ammodernamento o l’installazione dell’impianto.

          3. Giancarlo Messina

            Salve,sono Giancarlo e vi presento il mio problema. A gennaio del 2018 sono stato in affitto in una canonica di proprietà del comune dove mi è stato chiesto 200€ di canone e 150€ di condominio trattandosi di alloggi per dosagiati vorrei sapere se adesso avendo lasciato lo stesso a febbraio del 2019 mi si venga chiesto a distanza di 17 mesi un conguaglio di 972€ per esagerato costo dell’ ascensore visto che stavo a secondo e ultimo piano. 3.400€ annue di spese solo di ascensore dove siamo i secondi piani a pagare assieme più della metà della somma. Considerato che nel sotterraneo ci si trova l’ ingresso del lato opposto più basso e relative cantine quale sarebbe la ripartizione corretta per far fronte a questo salasso? Grazie mille in anticipo.

          4. Buonasera Giancarlo,
            L’articolo 1124 del codice civile spiega che i proprietari delle unità immobiliari, nel suo caso l’affittuario, partecipa alle spese per la manutenzione ordinaria dell’ascensore 50% in base ai millesimi dell’abitazione e 50% in base all’altezza del piano.
            Anche i proprietari di cantine e soffitte partecipano alla spesa da sostenere.
            La cifra che deve sostenere è molto elevata ma dipende dal contratto che il Comune ha con l’azienda che si occupa della verifica periodica.
            La spesa da sostenere totale del condominio, va divisa secondo i termini descritti in precedenza.

    1. Se in questa tabella è già presente la suddivisione delle spese di manutenzione, quasi sicuramente fa riferimento ai calcoli effettuati, tenendo in considerazione i millesimi e i coefficienti di altezza.
      Se non è cosi, le consiglio di fare riferimento all’amministratore di condominio o alla persona che ha creato la suddetta tabella

  55. Buon giorno, mi permetto uno domanda sull’argomento. Lavori straordinario sull’ascensore (rifacimento impianto elettrico). La spesa come viene suddivisa? Considerando che nel regolamento di condominio esiste la tabella millesimale ascensori?? Con questa o con quella di proprietà?? Ringrazio per il tempo dedicatomi.

    1. Buongiorno Edoardo, nel nostro articolo trova tutte le informazioni a riguardo e una tabella di esempio da scaricare.
      Comunque la manutenzione viene suddivisa per il 50% in base ai millesimi di proprietà e 50% in base all’altezza del piano di abitazione ( più si è in alto, maggiore è il coefficiente di calcolo)
      Saluti

      1. Buongiorno l’inquilino conduttore dell’appartamento di mio figlio dal2019 brava persona mi chiede cosa deve pagare perché in quel anno abbiamo dovuto sostituire la scheda eletronica oltre alla manutenzione decennale ed altre spese che sono state fatte ,ora cosa tocca all’inquilino conduttore pagare perché la scheda ci ha costato 1800 euro e le spese straordinarie deccenale era di 670euro +le spese amministrative del resto dell’anno la mia domanda può partecipare a queste spese o sono tutte del proprietario perché in totale le spese ammin. Erano 1900 +il costo della scheda che la parte de mio figlio di 670 chiarisco lui paga 95 euro al mese per spese amministrative e cioè 1140 euro all’anno ora deve pagare o tutta la differenza e a carico del figlio?

        1. Buongiorno Samir,
          Il locatore paga tutte le spese straordinarie, cioè tutte quelle che spese di manutenzione e ammodernamento che sono necessarie per il funzionamento dell’ascensore come la manutenzione semestrale o la sostituzione di dispositivi di sicurezza.
          All’inquilino spettano tutte le spese ordinarie come quella della corrente, la pulizia della fossa o la sostituzione di piccole componenti non essenziali.

          Cordiali Saluti

  56. Buon giorno vorrei sapere se è giusto suddividere per tre ascensori la fattura per la manutenzione nonostante gli impianti siano diversi 1 scala 6 appartamenti 2 piani 1 scala 16 appartamenti 3 piani 1 scala 10 appartamenti 3 piani . Grazie Aurorz

    1. Buongiorno Aurora, gli impianti esistenti fanno parte di un unico edificio?
      Comunque sia, non è giusto pagare la manutenzione per gli impianti che non si usa.
      Però, per questo caso, le consiglio di contattare il nostro avvocato Vagnozzi, cliccando sul pulsante ‘Fai la tua domanda’ che trova in ogni articolo, nella barra laterale destra.
      Le fornirà tutte le informazioni richieste.
      Saluti

  57. BUONGIORNO ABITO AL 7° PIANO IN UN CONDOMINIO DOVE L’ASCENSORE ARRIVA FINO AL 6° PIANO.DEVO PAGARE ANCHE IO LE SPESE DI MANUTENZIONE?

    1. Per questo tipo di problema le consiglio di contattare via email la nostra consulente avv. Vagnozzi, cliccando il pulsante ‘Fai la tua domanda’ che trova a destra dell’articolo
      Le risponderà il prima possibile
      Saluti

  58. Buonasera nel mio palazzo l’ascensore arriva al quinto piano e dobbiamo sostituirlo per farlo arrivare al sesto oltre al fatto che è vecchio e pieno di problemi. Con l’occasione abbiamo deciso di fare arrivare l’ascensore al sesto piano dove ci sono due appartamenti. Chi deve pagare le spese di installazione per il piano in più ,tutti i condomini oppure è a carico solo dei due appartamenti al piano aggiuntivo!? attendo un vostro gentile riscontro. Grazie. Alessia

      1. Buonasera
        Nel mio condominio l’ascensore arrival al 4 piano. L’impianto deve essere sostituito e Messo a normal
        Si vuole portarlo al 5 piano dove ci sono 7 attici
        Chi deve sostenere le spese murarie?

  59. buongiorno,
    avrei un quesito e non utilizzo facebook, quindi lo scrivo qui chiedendo cortesemente una risposta per me importante.
    In condominio si e’ decisa installazione di ascensore (inizio lavori maggio 2018) con tabelle millesimali all’epoca vigenti e spesa ripartita secondo le medesime.
    l’opera e’ terminata oggi con vecchie tabelle millesimali ancora non formalmente sostituite dalle nuove, in via di ultimazione.
    L’amministratore sostiene che la ripartizione delle spese di installazione deve rifarsi alle nuove tabelle (non ancora in vigore), con conseguente diversa ripartizione di spesa.
    Cosa dice la legge in questa specifica fattispecie?
    grazie in anticipo per la risposta

  60. Buongiorno
    io abito in un condominio con diverse scale, in ognuna c’è un ascensore; però quello della mia scala richiede una sostituzione, vorrei sapere se i condomini delle altre scale devono partecipare alla spesa, inoltre chiedo conferma della suddivisione metà in millesimi e metà per piano
    Grazie, attendo risposta

    1. Buongiorno Antonella, dato che ogni condomino usa la propria scala e il relativo ascensore, teoricamente gli inquilini che non usufruiscono di tale servizio non sono tenuti a pagare per la sostituzione dell’elevatore. (quelli ” dell’altra scala”).
      Ti consiglio di verificare il regolamento condominiale e di affidarti ad un amministratore di condominio per il tuo caso specifico.
      Confermo che la suddivisione delle spese viene calcolata per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà per piano.
      Saluti

  61. Buongiorno, abito al secondo ed ultimo piano di uno stabile con ascensore, è possibile (ovviamente a mio spese) far installare chiavi per utilizzo ascensore? nel senso che considerando la spesa annuale che mi compete vorrei non utilizzare più l’ascensore.
    grazie

    1. Salve Jho,
      Per ammodernare l’ascensore con l’utilizzo della chiave è necessaria l’autorizzazione degli altri condomini (è sufficiente la maggioranza).
      Una volta ottenuta tale concessione, devi farti firmare un attestato che ti esenti dai successivi oneri.
      In questo modo non dovrai più partecipare ad alcuna spesa legata all’ascensore.

  62. Buongiorno e prima di tutto complimenti per l’articolo,

    scrivo per sottoporvi un quesito in proposito: nella prossima assemblea condominiale verrà discussa la
    possibilità di sostituire l’ascensore esistente. Se ho ben inteso quanto spiegato sopra, la spesa dovrebbe essere divisa tra i condomini “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.
    L’amministratore ha però già anticipato che la spesa verrà divisa tenendo conto esclusivamente dei millesimi di proprietà ed ha fornito a sostegno della sua ipotesi il parere di un avvocato che si basa su alcune sentenze di Cassazione antecedenti a dicembre 2012 (ovvero prima della riforma dell’articolo 1124 del C.C. in proposito).
    Siamo quindi nella posizione di dover affrontare il parare di un avvocato che, a torto o ragione, fornisce un parere autorevole e mette fine a qualsiasi possibilità di ragionevole dialogo.

    Cosa si può fare per garantire venga applicata (e quale è?) la corretta tabella di ripartizione delle spese?

    Grazie in anticipo per ogni suggerimento

    1. Salve Ivan,
      La ripartizione delle spese viene definita secondo le modalità che hai letto nell’articolo.
      Non nego quello che dice l’avvocato, ma le sentenze della Cassazione a cui fa riferimento sono specifiche per un determinato caso e non è detto che sia applicabile alla vostra situazione.
      Quindi ti consiglio di verificare le sentenze chiamate in causa dall’amministratore e controllare se sono applicabili al tuo condominio.
      Una volta appurato che l’amministratore non svolge il compito assegnatogli con professionalità e nel rispetto delle norme giuridiche e legislative, si può procedere con la convocazione di un’assemblea condominiale per rimuovere il funzionario dalla carica.
      Per la revoca dalla nomina è necessaria la maggioranza dei condomini, ma, qualora tale obiettivo non viene raggiunto, è possibile riportare le proprie dimostranze all’autorità giudiziaria che, una volta esaminato il comportamento dell’amministratore, se trova delle inadempienze lo rimuove dalla carica.
      In questo caso dovrete procedere con la nomina di un nuovo rappresentante legale.

      1. Salvatore Guido

        Buongiorno.
        Nel caso di un condominio con più scale con con medesimi numeri di piani ma con diversi numeri di appartamenti. Come si suddividono le spese straordinarie per cambio ascensori (funi quadro elettrico ecc). Cioè i condomini delle altre scale partecipano alla spesa o è solo a carico degli inquilini della scala oggetto di sostituzione? Lo stesso dicasi per il cambio impianti citofonico.

  63. Salve. Vorrei chiedere per quanto riguarda l istallazione ex novo dell ascensore come viene ripartita la spesa tra i condomini e se i condomini che sono proprietari anche dei garage situati all interno del cortile debbano pagare anche in funzione di questa ulteriore proprietà. Grazie.

  64. Buonasera vorrei porre questa domanda: in un condominio con 9 unità immobiliari l’ascensore che parte sul piano rialzato ( senza servire quindi fondaci e garage sottostanti) ove ha ingresso il mio appartamento in che misura sono tenuto a pagare le spese ordinarie e straordinarie.Inoltre vi sarei grato se potreste specificarmi cosa è inteso per spesa ordinaria e spesa straordinaria.Aggiungo che non esistono nello stabile soffitte ma l’ultimo piano è costituito da un solo appartamento privato.

      1. Buongiorno,
        no noi non usufruiamo dell’ascensore poichè nasce sul nostro livello.In pratica il piano rialzato corrisponde al piano terra.grazie

        1. Buongiorno, se abitate al piano terra e l’ascensore non viene usato per andare nei piani di cantine o garage, non dovete pagare né le spese ordinarie né quelle straordinarie.
          In una sentenza n. 15638 del 2012, il Giudice di Pace ha stabilito che gli inquilini del piano terra che non usufruiscono del normale funzionamento dell’ascensore non devono pagare le spese di manutenzione.
          Saluti

        2. Buongiorno abito in un condominio di 4 appartamenti 3 proprietari vogliono installare l’ascensore il 4° no possiamo installarlo lo stesso oppure dobbiamo essere tutti d’accordo grazie

        3. Buongiorno
          Il mio condominio ha da poco effettuato lavori di adeguamento all’ascensore io sono proprietario di garages e il mio piano non è servito dall’ascensore non ho neanche le chiavi dell’androne del palazzo e non partecipo alle spese di pulizia scale.
          Mi è stata chiesta una somma notevole per pagare le spese dell’ascensore è giusto o non dovrei pagarle?
          Non ho cantine né nulla solo garages.
          Se devo pagare come dovrebbero essere ripartite le spese?
          Vi ringrazio per la cortese risposta e vi invio cordiali SALUTI.

          1. Buonasera Claudio,
            Il garage ha un entrata propria?
            La porta che divide le scale del palazzo ai garage, è chiusa a chiave?
            Se lei non ha le chiavi di accesso al portone principale e le domande sopra scritte sono entrambe vere, lei non deve pagare nulla.

            Cordiali Saluti

  65. Buongiorno. Nel ns. Condomino abbiamo modificato (per l’abbattimento delle barriere architettoniche) le fermate dell’ascensore, con opere murarie.
    Abbiamo anche messo una chiave per non far usufruire ad estranei della fermata a piano ammezzato. Le chiavi in questo caso, fanno parte dell’opera, con conseguente ritorno fiscale oppure no.
    La fattura è stata pagata con bonifico.
    Grazie

  66. Buongiorno, con la nuova suddivisione è quindi possibile che un inquilino del 1 piano paghi di più di un inquilino del 2-3 piano

    1. Buongiorno Mitomeo, la ripartizione delle spese ascensore dipende per metà in base all’altezza del piano e per metà in base ai millesimi.
      Nel caso in cui l’inquilino del 1° piano paghi di più rispetto all’inquilino del 2° o 3°, sicuramente ha più proprietà millesimale rispetto agli altri.
      Nel nostro articolo può trovare tutte le informazioni utili a riguardo e una tabella esplicatica con dei semplici calcoli.
      Saluti

  67. Buonasera nel mio palazzo non l ascensore arriva al sesto piano e dobbiamo sostituirlo. Abbiamo deciso di fare arrivare l ascensore al settimo piano dove ci sono tre appartamenti. Chi deve pagare le spese di installazione per il piano in più ,tutti i condomini oppure i tre del piano aggiuntivo!? Grazie da Giulio

  68. Buona sera,
    Volevo un consulto sulla suddivisione della spese del quadro elettrico dell’ascensore condominiale.
    Suddetta spesa e’ da ripartire in millesimi o anche in base al piano?
    Saluti
    Marta

    1. Buonasera Marta, le spese del quadro elettrico rientrano nelle spese dell’ascensore quindi per metà in base ai millesimi e per metà in base al piano.
      Nel nostro articolo può trovare una semplice tabella in formato pdf scaricabile per la suddivisione delle spese ascensore.
      Saluti

  69. Buongiorno ,

    vorrei chiedere un consulto per la suddivisione delle spese ascensore.
    Premetto che non abbiamo l’amministratore ( mi occupo io della suddivisione delle spese ) , siamo una palazzina di tre piani piu’ due appartamenti al piano terra.
    Sto cercando di capire come suddividere le spese per l’ascensore, ho anche guardato il documento con la tabella millesimale ascensori… ( provero’ a inserire i valori in base ai parametri indicati ) ho un altro dubbio : lasciando da parte il fatto che una metà va divisa per millesimi, ma come mi comporto per gli appartamenti al piano terra considerando che l’ascensore porta anche nelle cantine ? devo calcolarne una piccola quota ?

    1. Buongiorno Claudia, i condomini del piano terra hanno una parte di cantina?
      Se si, ti consiglio di calcolare il piano 0 da quello delle cantina e calcolare le spese ascensore come riportato in tabella altrimenti i condomini che vivono a piano terra non devono partecipare alle spese di ripartizione dato che non ne fanno uso.
      Saluti

      1. Si , hanno le cantine, per quello immaginavo dovessero partecipare alla spesa. Non ho però capito cosa intendete quando scrivete ” calcolare il piano 0 da quello delle cantina”. in che senso ? calcolo comunque il 50 % in base ai millesimi ?
        grazie mille

        1. Ciao Claudia, nelle spese dell’ascensore bisogna considerare la parte di proprietà millesimale e il piano d’abitazione.
          Le persone che abitano al piano terra sono da considerare al piano “0” e quindi non rientrano nel calcolo delle spese dell’ascensore in base all’altezza.
          Nel tuo caso, dato che tutti i condomini hanno una cantina di proprietà, considererei il piano delle cantine come piano ‘0’ e quindi il piano terra diventerebbe ‘primo piano’.
          Comunque, per essere più sicura, ti consiglio di rivolgerti ad un amministratore di condominio che sicuramente ti darà maggiori informazioni a riguardo.
          Saluti

  70. buongiorno. nel mio condominio la spesa ascensore è sempre stata ripartita correttamente (50% in funzione millesimi, 50% in funzione altezza piano). ma nell’assemblea ordinaria 2018 hanno deliberato in mia assenza di caricare una maggiorazione del 30% sul consumo del mio appartamento, anche per l’accertamento (dimostrato come, non si sa) che nell’appartamento (affittato regolarmente) vivono più di 10 persone.
    è regolare ? è paragonabile ad una variazione del regolamento condominiale ? grazie saluti

    1. Buongiorno Massimo, l’articolo 1124 del codice civile dice espressamente: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La spesa relativa e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione del valore delle singole unita’ immobiliari e per l’altra meta’ esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
      Al fine del concorso nella meta’ della spesa, che e’ ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.”
      Quindi, secondo la legge, non è regolare una variazione del genere.

  71. Buongiorno,
    Nel caso di un condominio degli anni 70 in cui il regolamento condominiale dell’epoca prevedeva la ripartizione delle spese (ordinarie e straordinarie) solamente in base al piano (e non ai millesimi ), è necessaria l’approvazione dell’assemblea per modificare il regolamento e uniformarlo alla normativa attuale ? La chiedo in particolare per quanto riguarda le spese straordinarie , che , trattandosi di ascensori datati, sono e saranno sempre più onerose.
    GraZie

    1. Buongiorno Laura, il regolamento deve essere adattato alle nuove norme e ai nuovi calcoli per la ripartizione delle spese condominiali.
      Ovviamente deve essere approvato dall’assemblea condominiale per modificare il ‘vecchio’ regolamento.
      Per essere sicura, le consiglio di rivolgersi ad un amministratore di condominio che sicuramente le saprà dire qualcosa di più a riguardo
      Saluti

    2. REMO LOMBARDO

      Buonasera, vorrei mettere un piccolo ascensore che partendo da un piccolissimo cortile a mio uso esclusivo arrivi al mio appartamento al secondo e ultimo piano di un condominio di due appartamenti. Dato che il condomino del primo piano non lo vuole vorrei sapere come devo procedere visto che ho 77 anni e una moglie di 69 con il 99% di invalidità. Vorrei inoltre sapere se nel piccolo pozzo luce posso evitare il castelletto proteggendo l’impianto con una tettoia trasparente che lasci circolare l’aria.
      Grazie

      1. Buongiorno Remo,
        Una persona che presenta invalidità 99% ha sempre la possibilità di installare un ascensore per aggirare il problema delle barriere architettoniche.
        Questo diritto è inalienabile e nessun condomino può opporsi alla sua installazione.
        La soluzione migliore è richiedere un preventivo attraverso il nostro portale, premendo gli appositi pulsanti presenti in ogni pagina del sito “Richiedi Preventivi Gratuiti”
        La maggior parte delle aziende offre un servizio chiavi in mano. Ossia l’accettazione delle pratiche e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto sono compito esclusivo della ditta, liberando il cliente da ogni pensiero.
        Per rispondere all’ultima domanda è necessario un sopralluogo sul posto per fornire informazioni tecniche corrette.

        Cordiali Saluti

  72. Buon giorno vorrei chiedere, io abito all’ultimo piano del condominio e nella ripartizione delle spese per l’ascensore l’amministratore usa un coefficiente “CX’ in seguito al quale io sono quello che paga di più anche rispetto agli altri appartamenti che si trovano al mio stesso piano. La mia famiglia e la più numerosa e quindi sono arrivato alla conclusione che questo coefficiente prende come riferimento il numero di persone che usano l’ascensore oltre il piano dell’appartamento. Questo tipo di ripartizione è normale e corretta? Grazie!

    1. Buongiorno, la ripartizione delle spese ascensore va in base alle tabelle millesimali e al piano del condominio (chi abita all’ultimo piano avrà un coefficiente maggiore rispetto a colui che abita al primo).
      Il calcolo è indipendente dal numero di persone che abitano l’appartamento.
      Lei ha confrontato i suoi millesimi di proprietà con l’altro inquilino che abita nel suo stesso piano?

      1. Buongiorno. Sostituzione del quadro per l’ascensore. È spesa ordinaria o straordinaria? A me, come inquilino hanno chiesto di pagare 1000 euro per questo.
        Grazie.

          1. Buongiorno , io abito a un 4 piano ma l’ascensore si ferma a tre piani e mezzo , così io mi dovrei fare a piedi una rampa di 10 scale mentre gli altri condomini tutti salgono al piano superiore al loro per poi scendere al loro appartamento. Mi potreste dire cortesemente se devo pagare x un 4 piano o un terzo e mezzo ? Grazie

          2. Buongiorno Piera,
            Secondo legge deve pagare per il piano dove si strova la sua propietà, pertanto è corretto che i millesimi siano riferiti al quarto piano.
            Può comunque presentare il problema nella prossima assemblea condominiale e magari gli altri condomini le vengono incontro approvando una soluzione soddisfacente per tutti.

            Cordiali Saluti

  73. Buongiorno,
    due o tre anni fa, con decisione assembleare, è stata cambiata la tabella millesimale ascensori che era fatta a casaccio ed è stata ricalcolata, presumo, secondo le istruzioni di queste pagine.
    Ho scoperto che nel regolamento c’è una formula diversa.
    Chi ha priorità? Nel caso fosse il regolamento di condominio, l’amministratore è tenuto su richiesta di un condomino a utilizzare la formula del regolamento di condominio o deve passare all’approvazione di un’assemblea?
    nell’attesa di un Vostra gradita risposta vi pongo cordiali saluti

    1. Ciao Roberto,
      in teoria conta quello che l’assemblea ha approvato.
      Ad ogni modo ti consiglio di sottoporre la stessa domanda ad un legale per avere la certezza matematica.

      Saluti dal Team di Ascensoristi.com

      1. cristina bruno

        bgiorno una domanda sulla sostituzione funi dell ascensore. e spesa ordinaria o straordinaria?l ascensore e stato fermo per 2 giorni grazie

      2. Monticelli aldo

        Buongiorno vorrei sapere se devo. participate a tutte. le spese dellascensore inserendomi come nuovo. Propretario

        1. Buongiorno abito in una palazzina a pian terreno con giardino,entro dal mio cancelletto, l’ascensore non va né sotto visto che non ci sono né cantine né garage , l’ascensore devo pagarlo ugualmente? È un cortile ristrutturato solo con posti auto al piano terreno niente cantine né garage
          Grazie

          1. Daniela Mingione

            Mi hanno imputato Solo a me le spese di riparazione dell’ ascensore che si e’ guastato solo perché sto facendo lavori di ristrutturazione nel mio appartamento ubicato all’ultimo piano di un condominio ma io non lo ho usato. Anzi ho pagato un operaio per portare il materiale per le scale Come posso difendermi? Grazie

          2. Buonasera Daniela,
            Più che difendersi, dovrebbe chiedere agli altri condomini quali prove hanno che gli operai che stanno svolgendo lavori di ristrutturazione hanno creato un guasto all’ascensore. In mancanza di prove concrete non le possono imputare nulla.

            Cordiali Saluti

  74. Angelo Petruzzella

    bungiorno,
    quando abbiamo installato l’ascensore non tutti i condomini hanno partecipato alla spesa. Naturalmente tutta spesa complessiva è stata pagata dal resto del condominio.
    a distanza di 8 anni circa un condomino vorrebbe entrare a far parte dei condomini che hanno acquistato e pagato tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Mi sorge spontanea la domanda: oltre a pagare la quota (come ripartizione tabella millesimale x ascensore), dovrebbe pagare anche tutti i costi di manutenzione ad oggi eseguite?
    grazie ed in attesa di un vs gradito riscontro

  75. Fulvio Gamba

    Non ho mai pagato le spese x l’ascensore poiché non ho mai avuta la chiave per poterlo usare. Sono al piano sopraelevato. Ora viene fatta una ristrutturazione importante e costosa e l’amministratore mi dice che sono obbligato a partecipare alla spesa. Perché e in che percentuale?
    Grazie

    1. Buongiorno Fulvio, l’amministratore del condominio ha ragione in quanto fa parte del condominio.
      Dato che, come ha spiegato, non ha le chiavi e quindi non ha mai usufruito dell’ascensore, potrebbe riferirsi ad un avvocato ma ciò sarebbe difficile da dimostrare e dispendioso in termini economici.
      Per quanto riguarda la spesa da supportare, ciò va in base a millesimi di proprietà del condominio.
      Tramite questo link -> https://ascensoristi.com/wp-content/uploads/2018/03/Modello-di-calcolo-di-tabella-millesimale-per-ascensore.pdf trova un file che le può interessare per il calcolo millesimale per la spesa dell’ascensore
      Se ha altre domande non esiti a contattarci

      Saluti

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