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Normativa ascensori condominiali: quello che devi sapere

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Normativa ascensori condominiali quello che devi sapere

Gli aspetti della normativa ascensori condominiali regolamenta il rapporto tra condomini quando si fa riferimento agli aspetti relativi ad un elevatore condiviso.

In realtà la normativa ascensori condominiali riguarda non solo l’elevatore, ma anche tutte le componenti che influiscono sulla struttura e sul funzionamento. Qualsiasi pezzo dell’impianto installato viene ritenuto parte comune dello stabile condominiale.

La ripartizione delle spese condominiali relative all’elevatore presente in condominio vengono divisi secondo dei criteri specifici. Il valore millesimale dell’appartamento e a quale piano si trova sono alcuni dei fattori principali che influenzano la spesa di ogni singolo condomino.

Generalmente le spese relative a questo impianto coinvolgono tutti i condomini, quindi anche chi è proprietario solamente di un locale commerciale.

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Comunque non è sempre così! Ad esempio se l’edificio ha due rampe diverse di scale e l’ascensore viene installato in modo tale che può raggiungere solo le abitazioni raggiungibili da una delle due scalinate, i condomini che non possono utilizzare l’elevatore per raggiungere la propria abitazione, sono esenti dalle spese inerenti all’ascensore condominiale.

Ascensori condominiali: normativa

Scopriamo insieme la normativa degli ascensori condominiali:

  • Ogni impianto di elevazione deve obbligatoriamente essere soggetto a manutenzione periodica al fine di evitare i guasti e aumentare la sicurezza di chi utilizza l’ascensore. L’amministratore di condominio è la figura che ha l’incarico di chiamare i tecnici specializzati con patentino da ascensorista abilitato per intervenire sugli impianti di elevazione. Gli ascensori installati con data successiva al 25 giugno 1999 devono obbligatoriamente essere sottoposti a controlli di garanzia e qualità, e montare solo componenti marchiate CE. Alla stessa maniera quelli antecedenti alla data devono adeguarsi alle nuove norme come regola la normativa europea.
  • Per fini di affidabilità e sicurezza, all’interno della cabina deve essere montata una targa contenente: l’azienda che effettua la manutenzione, l’azienda che ha effettuato la messa in opera, il  numero identificativo dell’impianto, la portata, il numero massimo di persone trasportabili nello stesso momento dall’ascensore.
  • Durante una delle verifiche periodiche il tecnico riscontra qualche anomalia. In questo caso l’elevatore non sarà più utilizzabile fino a quando non sarà di nuovo in regola mediante lavori di messa in sicurezza. L’ascensore potrà tornare fruibile per i condomini solo quando nuove verifiche dimostrano che i rischi rilevati in precedenza non sono più riscontrabili nell’impianto.
  • Qualora si verificasse un incidente all’interno dell’ascensore condominiale, tutto l’impianto verrà temporaneamente bloccato. Alla stessa maniera del punto precedente, per poter utilizzare di nuovo l’impianto, l’azienda ascensoristica interpellata deve ripristinare le funzionalità dell’elevatore e non riscontrare problemi durante le varie fasi di verifica.
  • Quando vengono sostituite o riparate componenti che influiscono sulla portata, velocità, corsa, tecnologia o persino le porte, è necessaria una nuova verifica dell’impianto per avere la certezza che tutti i pezzi collaborino tra di loro garantendo la sicurezza di chi fruisce dell’ascensore.
  • Le spese per eventuali verifiche straordinarie all’impianto spettano al proprietario della casa e non all’eventuale affittuario.
  • Come detto in precedenza, la verifica ordinaria dell’ascensore, va affidata a tecnici abilitati e in possesso del patentino da ascensoristaI compiti del manutentore sono:
  1. verifica delle parti che consentono il funzionamento dell’elevatore;
  2. verificare lo stato delle componenti più sollecitate;
  3. lubrificare le componenti;
  4. verifica dell’ascensore ogni 6 mesi;
  5. annotare sul libretto le condizioni dell’elevatore dopo ogni verifica;
  6. bloccare un impianto qualora emergano dettagli negativi sull’affidabilità.
  • Tutti i condomini raggiunti dall’ascensore contribuiscono alle spese ad esso inerenti.
  • Le spese e la manutenzione ordinaria riguardanti gli impianti vengono divise tra i singoli condomini secondo i criteri già citati. Un 50% è dettato dal valore millesimale dell’appartamento. L’altro 50% è relativo al piano di ubicazione del proprio appartamento. Solitamente, se il regolamento condominiale non espone il contrario, chi vive al piano terra e chi è proprietario di attività commerciali è esente dalle spese riguardanti l’elevatore.
  • Per spese straordinarie, tutti i condomini partecipano alla sostituzione di componenti o all’ammodernamento dell’elevatore, anche chi vive al piano terra o è proprietario di attività commerciali secondo lo standard di calcolo millesimale
  • L’ascensore in condominio può essere sempre installato purché non limiti la proprietà privata di qualche condomino. Questo secondo la normativa inerente all’eliminazione delle barriere architettoniche dove viene specificato il diritto di ogni persona affetta da disabilità ad avere un elevatore che possa aiutarla a vivere una vita più agiata.

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Normativa ascensori condominiali: quello che devi sapere ultima modifica: 2018-11-23T11:45:15+01:00 da Team di Ascensoristi.com

59 commenti su “Normativa ascensori condominiali: quello che devi sapere”

  1. barbara bernardi

    Buona giornata
    vorrei sapere se la normativa ammette che l’illuminazione del pianerottolo davanti all’ascensore e dell’atrio di ingresso del condominio antistante l’ascensore siano illuminati tramite un ucon un temporizzatore, oppure se è obbligatorio che questa illuminazione sia fissa
    grazie molte
    Barbara

    1. Buongiorno Barbara, in ambito condominiale la normativa sugli ascensori e sull’illuminazione dei pianerottoli non impone necessariamente una luce sempre accesa. È generalmente ammesso l’uso di temporizzatori o sensori di presenza, purché l’illuminazione del pianerottolo davanti all’ascensore e dell’atrio di ingresso garantisca sempre visibilità sufficiente per l’uso sicuro dell’impianto.

  2. Buongiorno, sono residente in un condominio storico e l’impianto ascensore è stato installato negli anni ’70. Da novembre 2025 il proprietario di un appartamento al 3 piano ha stipulato un contratto con una società che gestisce gli affitti brevi. Il problema è che dal 19/11/25 al 26/1/26 sono entrate/uscite 284 persone (con relativi bagagli appresso) mentre i condomini residenti sono 8 (compresi io e mio marito che abitiamo al primo piano ed usiamo raramente l’ascensore)! Ho chiesto all’amministratore di interessare la Ditta manutentrice per capire se questo smisurato utilizzo dell’impianto può comportare rischi di sicurezza e, soprattutto, elevati costi futuri, senza avere ricevuto risposta. Esiste la possibilità di chiedere direttamente alla Ditta una verifica ed imputare i costi al proprietario dell’appartamento del 3 piano? Grazie

  3. Buonasera, la chiave per accedere al locale tecnico dell’ascensore (situata al sesto piano) può essere posizionata al piano terra in un apposita cassetta rossa con vetro infrangibile in caso di emergenza e targhetta? Ed eventualmente c’è qualche normativa/circolare di riferimento da rispettare? Grazie in anticipo

    1. Buonasera Francesco,
      Non esiste una norma specifica che obblighi questa disposizione, ma è conforme alle linee guida generali di sicurezza e raccomandazioni contenute nelle norme UNI EN 81-20 e UNI EN 81-50, che disciplinano la sicurezza degli impianti ascensoristici.

  4. Buonasera vorrei sapere se è possibile accedere con i carrelli della spesa dentro ascensori condominiali ascensore anno 2010
    Grazie

    1. Salve Alba,
      Gli ascensori sono impianti volti esclusivamente al trasporto di persone.Tuttavia l’uso del carrello della spesa all’interno dell’ascensore condominiale è consentito, purché avvenga nel rispetto delle regole di sicurezza cioè non deve essere di intralcio al funzionamento dell’ascensore o danneggiare la cabina.

  5. Enrico Santoro

    Vorrei sapere se è obbligatorio il ritorno al piano più basso della cabina vuota di un ascensore oleodinamico, dopo 15minuti di inutilizzo. Succede nel nostro impianto dopo aver chiamato il manutentore perché la cabina non si fermava esattamente allineata al piano. Se obbligatorio, quale norma lo prevede? Grazie

    1. Buonasera,
      Il ritorno automatico della cabina di un ascensore oleodinamico al piano più basso dopo un periodo di inutilizzo, non è obbligatorio per legge, ma è una funzione tecnica comune spesso attivata per motivi di sicurezza, risparmio energetico e per prevenire problemi di disallineamento al piano, tipici degli impianti oleodinamici.

      1. Enrico Santoro

        Da noi il piano più basso è il -2, per cui si avrà un maggiore consumo energetico a causa delle chiamate “in salita” che ci si troverà a dover fare nella giornata. Io temo che il manutentore abbia attivato il “ritorno” automatico per non dover sostituire qualche componente più costoso nel nostro impianto vecchio di 30 anni e con contratto “tutto compreso”

      2. Eugenio Marzaioli

        Il nostro ascensorista dice che è obbligo di legge Uni En 8120-50 per impianti oleodinamici. E’ obbligo di legge o funzione tecnica? Se di legge quale è il riferimento preciso?

    2. Antonella Panetta

      Buongiorno, volevo chiedere se esiste una normativa per la potenza impegnata di un contatore dell’ascensore ?
      Attualmente utilizziamo una potenza di 15,0 kW, su una potenza mensile di 0,9 km solo ed esclusivamente dell’ascensore che è un contatore unico ed esclusivo all’uso dell’ascensore.
      Ringrazio.
      Antonella

      1. Ottimizzare la potenza del contatore dell’ascensore è una scelta che rientra nelle buone pratiche per migliorare l’efficienza energetica condominiale e contenere le spese ricorrenti. In ogni caso, la variazione della potenza contrattuale va fatta rispettando le condizioni tecniche del fornitore e in accordo con l’amministratore di condominio.

  6. Buonasera, il mio ascensore condominiale è stato installato nel 2012. Solo da poco ho fatto caso che all’interno cabina ascensore NON è presente nessuna targhetta o adesivo con numero di Assistenza per l’Emergenza, il numero Impianto e il nome Ditta costruttrice e installatrice dell’ ascensore.
    Mi chiedo se tali dati /informazioni sono obbligatorie.

    Ringrazio. Saluti cordiali

    1. Sì, è obbligatorio che all’interno della cabina dell’ascensore siano presenti specifiche informazioni.
      Secondo la normativa vigente, in particolare il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, all’interno della cabina deve essere esposta una targa contenente:

    2. Nome dell’installatore e indirizzo completo.
    3. Numero di fabbricazione dell’ascensore.
    4. Numero di matricola attribuito all’ascensore dal competente Ufficio Comunale.
    5. Portata massima espressa in chilogrammi.
    6. Numero massimo di persone che l’ascensore può trasportare.
  7. Una domanda. Abito in un condominio costruito nel 1975 con due scale e due ascensori. Nella mia scala l’ascensore è tenuto bene e funziona perfettamente. Nell’altra scala l’ascensore è da cambiare perchè in uno stato pietoso. Vorrebbero cambiarli entrambi, anche perchè l’amministratore dice che non è a norma per i disabili, malgrado la ditta che si occupa della manutenzione abbia regolarmente valutato a norma l’ascensore. Dobbiamo cambiarlo anche se il nostro funziona perfettamente? Grazie Luca.

  8. Buongiorno, cortesemente vorrei sapere se vi è l’obbligo nel caso il peso in cabina sia troppo alto, il blocco dell’apparecchiatura e/o comunque un segnale acustivo che avvisi del supero limite peso, questo per evitare durante la salita il fermo.
    Ringrazio cordialmente.

  9. buongiorno
    vorrei delucidazioni sulla ripartizione delle spese straordinarie di rifacimento quadro manovra ascensore nel mio condominio.
    Oltre al piano Terra è presente un piano Seminterrato solo per i BOX (non ci sono cantine), poi ci sono 4 piani raggiunti dall’ascensore per un totale di 6 pulsanti sulla tastiera cabina.
    Ho letto che il 50% delle spese è suddiviso secondo i millesimi di prorpietà, quindi si considerano anche quelli dei box ?
    Il restante 50% suddiviso in base al piano, ma in questo caso come si conteggia la quota relativa al piano in presenza dei box al Seminterrato ?
    Ringrazio moltissimo per la vs professionalità e gentilezza

  10. Buongiorno, abito in un condominio degli anni 70 l’ascensore installato già da allora ha il quadro elettrico aperto ed è a relè, è situato in una cabina chiusa per i non addetti. L’amministratore continua a insistere dicenno che tale quadro non è a norma e ne chiede la sostituzione. Inoltre il livellamento al piano ogni tanto supera il dislivello consentito ma la ditta della manutenzione provvede a ripristinare il tutto e provvede egrgiamente alla manutenzione. Stando così le cose, è necessario sostituire il quadro secondo la normativa vigente?
    Grazie

  11. Buongiorno,
    Sono in una situazione disperata e vorrei capire se si può fare di più. Sono in un condominio di 7 piani in cui abbiamo l ascensore fermo dal 6 agosto x problemi vari x cui non arrivano i pezzi o arrivano sbagliati. Inutile dire che l assistenza e l amministratrice non fanno granché ma comunque basti dire che mercoledì è il 6 settembre.

  12. Buongiorno,
    Vorrei sapere da che Anno è obbligatorio installare in ascensore condominiale le fotocellule tutta altezza , visto che il nostro ascensore , collaudato nel 2016 , ha di serie una fotocellula mono fascio, secondo Me non sicura,
    Grazie

  13. patrizia mini

    Abito in un condominio nuovo di due piani e l’ascensore condominiale dal garage mi porta fin dentro il mio appartamento. Tutti usiamo una card dedicata. Purtroppo mi sono accorta che se entra in ascensore un condomino o un estraneo qualsiasi e io schiaccio il pulsante di chiamata ascensore, questo arriva dentro casa mia con la persona all’interno. Ho interpellato il tecnico della ditta installatrice e mi ha detto che non era stato programmato e che per avere la sicurezza che quando si entra in ascensore nessun altro può chiamarlo, occorre sostituire il software a nostre spese. Non ho mai visto un ascensore in condominio che funzioni in tal modo, ma solo negli ospedali. E’un errore della ditta installatrice o del costruttore? Grazie

  14. Salve, noi abbiamo acquistato una casa di nuova costruzione, adesso ci chiedono a noi condomini di pagare sia per l attivazione dello stesso e sia di attivare una specie di sicurezza e quindi lo sblocco immediato dell’ elevatore. Naturalmente tutto questo a spese nostre di circa 1000 €. Mi piacerebbe avere delle delucidazioni in merito. Grazie

    1. Buonasera Paolo,
      Non possiamo aiutarla. La situazione a cui fa riferimento è definita da scritture private e dalle voci presenti nel contratto di acquisto della casa: informazioni di cui non siamo a conoscenza.

      Cordiali Saluti

  15. Bencivenga Giuseppe

    nel mio condominio c’è un’ascensore di 50 anni che si guasta spesso ed i condomini del quarto piano, tra i quali ultraottantenni cardiopatici e disabili su sedia a rotelle, rimangono bloccati in casa o costretti, chi può, a salire a piedi con grave rischio di infarto per l’eccessivo sforzo. Certamente l’ascensore non rispecchia le norme europee e dell’OSCE, ed io vorrei che noi condomini lo sostituissimo con uno nuovo, ma trovo resistenza tra gli altri condomini. Posso costringerli alla sostituzione e con quali mezzi, magari minacciandoli di chiedere i danni se a qualche condomino viene un infarto? Grazie

    1. Buongiorno Giuseppe,
      Non c’è bisogno di minacciare perché le normative vigenti già regolano piuttosto bene questi casi.
      La legge prevede che un ascensore per disabili non funzionante deve essere ripristinato il prima possibile e deve rispettare gli standard di sicurezza e fruibilità. L’amministratore di condominio deve prendere la situazione in mano e non è compito o una decisione che spetta ai condomini. Qualora sia una mancanza dell’amministratore nel svolgere il proprio compito di supervisore o fa in modo che non siano rispettati in egual misura i diritti di tutti i condomini, è lui stesso a subire una condanna che può diventare penale e perdere la licenza di amministratore.
      Pertanto il consiglio è ricordare all’amministratore quale è il suo compito e che i disabili hanno dei diritti che vanno assolutamente rispettati.

      Cordiali Saluti

  16. buongiorno, abito in condominio di nuova costruzione consegnato Luglio 2021, ma l’ascensore in caso di black out, non dovrebbe tornare al piano 0 e non restare bloccato al piano X?
    Grazie

  17. Buongiorno,
    abito in un condominio a Roma degli anni 60, a seguito di un’ispezione dell’OCE siamo costretti a rifare gli ascensori per entrambe le scale.
    La segnalazione riguardava ovviamente la parte meccanica ma vista la relativa poca differenza di prezzo si è deciso di rifare anche le cabine.
    La ditta a cui si vuole dare l’appalto ha fatto due preventivi
    in uno prevede il rifacimento delle cabine interne con sostituzione delle porte di piano ( porte a spinta)
    l’altro prevede il rifacimento delle cabine interne con sostituzione delle sole serrature delle porte di piano originali di legno non previste di molla.
    Improvvisamente pero’ il giorno dell’assemblea queste vecchie porte non sono piu’ a norma per cui vanno assolutamente sostituite.
    La mia perplessita’ è nel capire perchè visto che ci si espone ad uno sforzo economico al fine di adeguarci alle norme previste la ditta abbia proposto un preventivo che prevede di tenerle se non sono piu’ a norma ?
    C’è cattiva fede da parte dell’amministratore e/o della ditta appaltatrice?
    Grazie.

    1. Buonasera Margherita,
      Un ascensore degli anni 60′ ha un regolamento diverso rispetto agli ascensori di nuova costruzione.
      Se l’OCE dice che è sufficiente rifare la parte meccanica per ripristinare l’ascensore, vuol dire che è la verità e non c’è necessità di rifare le porte (per adesso).
      Questo cosa significa? Significa che al prossimo controllo possono richiedere di sostituire le porte non a norma o altre parti dell’impianto.
      Probabilmente l’amministratore ha valutato più conveniente mettere in regola tutto l’impianto in una sola chiamata, piuttosto che ammodernare l’impianto anno per anno e avere dei costi sicuramente maggiori.

      Cordiali Saluti

      1. Il compito dell’Organismo notificato consiste nel verificare che l’impianto sia sicuro, in osservanza alle norme applicabili, che dipendono principalmente dall’anno di costruzione, con i successivi (eventuali) adeguamenti obbligatori. NON è compito dell’Organismo dare indicazioni su cosa fare per adeguare o, peggio, ammodernare l’impianto. in altri termini, l’ON deve dire “questo non è conforme alla norma (applicabile) xxxx”; “questa prova non ha dato esito positivo”; concludendo con “l’impianto può/non può essere mantenuto in esercizio”. L’ON NON DEVE esprimere giudizi sulla vetustà dell’impianto, o suggerire, più o meno minacciosamente, di fare deteminati interventi

  18. Antonio Cioffi

    Buongiorno.
    Un ascensore condominiale è stato installato antecedentemente al 2014 ma non è stato mai collaudato e quindi mai posto in esercizio. L’impresa che lo ha installato non esiste più. Come può procedere il condominio per attivare l’ascensore?

    1. Buongiorno Antonio,
      Il condominio può chiamare una nuova ditta che si occuperà delle verifiche necessarie e se tutto a norma può rilasciare l’attestato di agibilità.
      Non tutte le aziende si prendono la responsabilità di approvare un elevatore installato da terzi, quindi è possibile che la ricerca non sia così facile e immediata.
      Nel nostro portale sono iscritte oltre 150 aziende. Se desidera può richiedere un preventivo per ammodernamento ascensore e aggiungere nelle note il messaggio scritto sopra, così che la contatteranno solo aziende in grado di risolvere la sua situazione.

      Cordiali Saluti

      Cordiali Saluti

  19. Salve,
    abito in un condominio molto vecchio e da diversi mesi per chiamare l’ascensore al piano bisogna tenere premuto il pulsante esterno finché lo stesso non arrivi al piano desiderato. Precedentemente bastava pigiare il pulsante senza tenere premuto così come era possibile indirizzare l’ascensore ad un piano qualunque perchè questo raggiungesse il piano desiderato mentre adesso non registra più tale comando e bisogna chiamarlo dal piano sempre tenendo premuto il pulsante esterno. Mi è stato riferito dal proprietario dell’appartamento che adesso per legge è necessario fare così cioè tenere sempre pigiato il pulsante esterno per chiamare l’ascensore e farlo arrivare al piano che si sceglie. È vero?

    1. Buonasera Elisa,
      Trovo molto inverosimile la risposta che le ha fornito il padrone di casa.
      Questa normativa è dell’anno 2021 e non ricordo esattamente tutti i punti trattati, ma in linea generale parla degli interventi che devono essere compiuti sugli ascensori datati per allinearsi alle moderne tecnologie e non tornare “indietro”.
      Comunque se riesce a reperire il punto dove il proprietario sostiene di aver letto questa cosa, saremo ben felici di darle il nostro punto di vista o una risposta più completa.

      Cordiali Saluti

  20. Buongiorno,
    Vorrei sapere se è vero che avendo un contratto di manutenzione per un ascensore condominiale non è possibile chiamare nessun altro tecnico per fare verifiche sull’ascensore. Nel nostro condominio sono più di due anni che segnalo un problema dell’ascensore che l’attuale ditta di manutenzione non riesce a risolvere, ho chiesto all’amministratore di fare intervenire qualcun’altro e mi ha detto che non si può. Non mi fido più degli attuali manutentori e vorrei il pare di un tecnico “terza parte”. Un conoscente (che fa a sua volta manutenzione ad elevatori) mi ha detto che non è vero, che in realtà si può chiamare un tecnico estraneo all’appaltatore per la manutenzione.
    Potete aiutarmi a fare chiarezza su questa questione?
    ringrazio in anticipo

    Luca

    1. Buonasera Luca,
      Siete liberi di contattare chi volete per verificare il vostro elevatore, ma l’ascensorista o l’azienda che contattate, deve avere un contratto firmato con il condominio che li autorizza a intervenire nell’impianto.
      Per far si che un nuovo manutentore possa prendere in carico l’ascensore condominiale, è necessario rescindere il contratto con la vecchia ditta e che sia in possesso del patentino da ascensorista.

      Cordiali Saluti

  21. Agostina casafina

    Buongiorno, abito a corsico e nel mio stabile c’è l’ascensore degli anni 60 quindi non è a norma ho mia madre disabile e faccio fatica a entrarci in ascensore . Ho chiamato il amministratore ma non gli e ne frega niente gli inquilini idem , il problema è solo mio , mi potreste dire a chi devo rivolgermi grazie.

    1. Buongiorno Agostina,
      Può denunciare l’amministratore nelle opportune sedi perché il suo lavoro è quello di fare gli interessi dei condomini, specialmente se ci sono disabili residenti.
      Come seconda opzione, può richiedere un preventivo nel nostro portale. Tutte le aziende offrono il servizio chiavi in mano e si occuperanno loro di sbrigare tutte le pratiche ed esonerare voi da qualsiasi compito.

      Cordiali Saluti

  22. buon pomeriggio volevo info in merito al blocco degli ascensori in caso di anomalie l’ascensore deve ritornare al piano 0 e le porte si devono aprire facilitando l’uscita delle persone?

    1. Buonasera Salvatore,
      In caso di blocco dell’ascensore è obbligatorio chiamare la ditta manutentrice e chiedere soccorso.
      Sarà la ditta in questione a prendere in carico tutte le operazioni necessarie per riportare l’ascensore in sicurezza, far uscire eventuali persone rimaste bloccate all’interno della cabina e ripristinare il corretto funzionamento.
      Se abiti in un’abitazione privata è tuo compito chiamare la ditta ascensoristica per risolvere al problema, al contrario, se vivi in un condominio, puoi avvisare l’amministratore di condominio del problema, che si attiverà al più presto per contattare i tecnici.

      Cordiali Saluti

  23. Silvio Tarantino

    Buongiorno, abbiamo un ascensore condominiale di 7 piani, costruito anno 1985, poiché molte cose non sono a norma, nonostante le verifiche periodiche, quali sono i requisiti necessari per la messa in sicurezza dell’impianto, sapendo che il nostro ascensore rimane con le porte aperte ai piani, non ha le fotocellule, non ha il sensore di pedana, non ha la chiamata di emergenza, illuminazione scarsa etc. Vorrei fare una lettera all’amministratore per mettere a norma l’ascensore.

    1. Buongiorno Biagio,
      Ripristinare il corretto funzionamento dell’ascensore sarà compito della ditta manutentrice con cui avete stipulato il contratto.
      Solitamente è la stessa ditta che ha fatto la messa in opera dell’impianto.

  24. Buongiorno
    quando in un condominio c’è un ascensore elettrico a batterie ricaricabili (anzichè oleodinamico), la sostituzione periodica delle batterie ricade nella manutenzione ordinaria o straordinaria? grazie

      1. Buongiorno, volevo sapere se un ascensore risalente agli anni 80 presumibilmente installato nel 1989, che attualmente rimane al piano con le porte aperte è a norma? Considerato che viene sottoposto a manutenzione ordinaria e collaudi presumo che se non lo fosse sarebbe stato bloccato.

        1. Buongiorno Dario,
          In linea generale le porte al piano devono essere sempre chiuse per motivi di sicurezza. Esistono comunque progetti, anche di vecchia data, costruiti per restare con le porte al piano aperte perché hanno integrati sistemi di sicurezza differenti. Nel suo caso è altamente probabile che sia tutto in regola.

          Cordiali Saluti

  25. Giancarlo Fabbri

    Vorrei chiedere se dall’interno dell’ascensore una volta premuto il pulsante del piano desiderato (es.dal piano terreno al quinto piano) , durante la salita premendo il tasto ALT, posso premere un tasto diverso (es: Tasto 2 ) oppure mi rimane in memoria il quinto piano. ?? N0n riuscendo a trovare delle normative in merito, vi chiederei una gentile risposta .

    1. Buongiorno Giancarlo,

      Esistono dispositivi di controllo che ti permettono di memorizzare il vecchio input e quindi una volta ripartito, l’impianto raggiungerà il piano 5 (secondo il suo esempio).
      Al contrario, se sull’elevatore non è installato alcun dispositivo di questo genere, l’impianto raggiungerà la fermata più vicina, per non rimanere nel limbo tra due piani, e a quel punto potrà premere il pulsante che la porterà al piano 2 (secondo suo esempio).

      1. Buonasera, nell’ascensore condominiale manca la targhetta che indica le caratteristiche e la portata dell’ascensore. L’amministratore è inadempiente.
        A chi bisogna segnalare l’irregolarità?
        Grazie

        1. Buonasera, la mancanza della targhetta identificativa dell’ascensore è una violazione della normativa sugli impianti di sollevamento.

          Se l’amministratore non provvede, puoi segnalare formalmente l’irregolarità con una comunicazione scritta invitandolo a richiedere l’intervento della ditta di manutenzione per il ripristino della targhetta. Se dopo il sollecito non si muove nulla, puoi procedere con una segnalazione all’Ufficio Comunale competente per gli ascensori, all’ASL o direttamente all’INAIL.

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