
Uno dei compiti dell’amministratore di condominio è riscuotere gli oneri condominiali dai morosi. Quando questo non avviene si può ricadere nella cattiva gestione e di conseguenza rischiare la revoca della nomina.
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Gli oneri condominiali possono riguardare svariati settori e includono la responsabilità di partecipazione di tutti i residenti dell’edificio per opere sulle parti comuni.
Tutte le spese vengono esercitate tramite il conto corrente condominiale aperto in precedenza dall’amministratore di condominio come recita il codice civile infatti, questo è uno dei compiti dell’amministratore. Sul suddetto conto sono caricati i fondi al fine di elargire gli oneri condominiali.
Oneri condominiali: responsabilità dell’amministratore
Gli oneri condominiali sono responsabilità dell’amministratore, ma non tutti i casi sono uguali. Infatti se i condomini debitori dimostrano di non avere crediti sufficienti per onorare i propri debiti, il rappresentante legale non ha responsabilità del mancato recupero dei fondi purché dimostri di aver svolto il suo compito e aver notificato gli atti di precetto.
Questo dettame è stato chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza 20100 del 2 settembre 2013.
Un altro caso di mancata riscossione dei contributi può avvenire per richiesta dell’assemblea condominiale altrimenti il responsabile legale ha sei mesi dalla chiusura del registro contabile annuale per avviare le pratiche (articolo 63, comma 1).
Se la delibera della stessa assemblea dispensa l’amministratore dal suo compito di recupero crediti, il suddetto non ricade nella cattiva gestione condominiale. Questo secondo l’articolo del codice civile 1129 comma 9.
L’ultimo caso prevede la revoca della nomina giudizialmente ed avviene quando alla notifica degli atti non prosegue l’iter burocratico.
Come detto in precedenza l’amministratore di condominio non ha colpe se i morosi non sono in grado di onorare i propri debiti ma rischia comunque di essere esonerato dalle proprie mansioni. Così recita l’articolo 1129, comma 12 del codice civile.
Prescrizione oneri condominiali: dopo quanti anni?
Secondo l’articolo 2948 del codice civile il condominio ha 5 anni per recuperare i crediti dai morosi prima che avvenga la prescrizione oneri condominiali.
Per questo motivo, se l’amministratore non si attiva, può venir considerato inadempiente e rischia di essere citato in giudizio dallo stesso condominio per cattiva gestione ed essere costretto a risarcire lui il debito.
Perciò si consiglia all’amministratore di condominio di procedere sia con la notifica che con l’esecuzione degli atti anche se a conoscenza dell’insolvibilità dei debitori.